F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 114 del 02.10.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIULIO DESTRATIS
Procedimento disciplinare a carico di GIULIO DESTRATIS - Collegio della Commissione Disciplinare composto. da, Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. GIULIO DESTRATIS- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l e dell'art 23, comma l, del C.G.S vigente, sia in via autonoma sia per quanto disposto dall'art 37, commi l e 2, del regolamento del Settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del C.R Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
Ritenuto che:
- per ragioni di economia processuale si può prescindere dall'esame delle numerosi eccezioni preliminari sollevate dal deferito in quanto l'addebito disciplinare risulta infondato per le seguenti ragioni e conseguentemente si può prescindere anche dall'esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla Procura con riferimento ad alcune di dette eccezioni preliminari ;
- il contenuto complessivo dei "post" dell'avv. Destratis non è, ad avviso di questa Commissione, lesivo della reputazione di organi federali, giacché le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, continenza e pertinenza. Infatti: i) il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non è mai offensivo (e anzi riconosce alcuni meriti dell'operato del Presidente del CR Puglia) e comunque contenuto nei limiti della correttezza; ii) i fatti riportati risultano veritieri, come emerge dalla documentazione richiamata dal deferito; iii) i commenti del deferito su tali fatti non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto anche conto della sua posizione di candidato alla Presidenza del Comitato Regionale della Puglia (che consente di giustificare anche frasi che siano espressioni di polemiche politiche, laddove, come nella specie, non trasmodino in ostilità e gratuito attacco personale, per rif. Cass., sez. V penale, 18 febbraio 2019, n. 7340);
P.Q.M.
proscioglie il Sig. GIULIO DESTRATIS dall’addebito disciplinare contestatogli.