F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 174 del 27.11.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO CEDRINI

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO CEDRINI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO  CEDRINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 37 e 39, lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica , nella stagione sportiva 2019/20, della società ASD Nova Pescia Romana 2004, consentendo che, in sua vece, le funzioni di tecnico venissero esercitate dal sig. Pietro Codoni, soggetto privo della necessaria abilitazione per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che :

- i fatti risultano comprovati sulla base degli atti prodotti dalla Procura Federale ed in particolare dall’attività svolta dal collaboratore della Procura Federale in occasione dell'incontro del 9.2.2020 durante il quale è stato rilevato che l'attività di allenatore è stata svolta dal Sig. Codoni in luogo del Sig. Cedrini nel corso dei 90 minuti di gara;

- i fatti risultano altresì ammessi dallo stesso Sig. Cedrini che ha riferito, in sede di audizione , di aver consentito che un soggetto non abilitato lo affiancasse in attività tecniche tipicamente riconducibili a quelle di allenatore ;

- questa Commissione non condivide la decisione del Tribunale Federale Territoriale del Lazio  di cui al C.U. n. 134 del 26.11.2020, richiamata dal deferito, salvo nella parte in cui essa dà atto "che il Codoni fosse sempre presente agli allenamenti  affiancando  il Cedrini e svolgendo di fatto funzioni tecniche da allenatore ";

- pur non trattandosi di vera e propria attività di "prestanome " deve infatti affermarsi   la responsabilità del deferito che ha tollerato che un soggetto non abilitato svolgesse attività non consentita per un dirigente, perché di competenza esclusiva dell'allenatore;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO CEDRINI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

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