F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 174 del 27.11.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ANGELO ANDREOLI

Procedimento disciplinare a carico di ANGELO ANDREOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :

- considerato che il sig. ANGELO ANDREOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma l del C.G.S vigente , e art 37 comma l del Regolamento del Settore Tecnico perché nella s/s 2018119 sottoscriveva con la società F.C. Calcio Acri un accordo economico per complessivi € 9000,00 oltre al rimborso spesa per la conduzione della prima  squadra,  su  un modello errato ovvero un accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti , anziché sottoscrivere un accordo a titolo oneroso tra società della LND e allenatori professionisti. Per aver poi chiesto in sede di ricorso davanti al  Collegio  Arbitrale  della  LND somme indebite relative a rimborsi spese non dovute;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro ;

- esaminate le difese del deferito ;

Ritenuto che:

- in base al C.U. n. l s.s. 2018/2019 "a seguito delle  intese intercorse  tra la Lega Nazionale Dilettanti  e   l’Associazione   Italiana   Allenatori   Calcio,   gli   Allenatori   con   abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma  scritta, sul! 'apposito modello di accordo tipo tra L.N D. e A.I.A.C Gli stessi accordi economici, che dovranno  essere  depositati  presso  i  competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno  inderogabilmente superare - ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A " - il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018)";

- il modello di accordo economico tra allenatori con cd. abilitazione professionistica e società dilettantistiche prevede la possibilità di riconoscere all'allenatore  soltanto un "importo globale" e non   contempla   la  possibilità   di  riconoscere   un   "rimborso   spese"  aggiuntivo   come   invece espressamente previsto nel modello di accordo tra allenatori dilettanti e società dilettantistiche;

- risulta documentalmente comprovato che il Sig. Andreoli, pur essendo un allenatore con cd. abilitazione professionistica , ha sottoscritto il modello destinato  agli  allenatori  dilettanti contenente anche l'espresso riconoscimento di un rimborso spese aggiuntivo rispetto al premio di tesseramento ;

- pertanto è comprovato l'utilizzo da parte del deferito di un modulo erroneo e ciò costituisce comportamento  disciplinarmente  rilevante ;

- ai fini della determinazione della sanzione è in ogni caso opportuno rilevare che le richieste avanzate  dal Sig. Andreoli  davanti al Collegio Arbitrale  (pur tenendo  conto del rimborso  spese) risultano molto inferiori rispetto all'importo massimo del premio di tesseramento  annuale previsto

per gli allenatori con cd . abilitazione professionistica ;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANGELO ANDREOLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per giorni venti.

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