F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 174 del 27.11.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ANGELO ANDREOLI
Procedimento disciplinare a carico di ANGELO ANDREOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :
- considerato che il sig. ANGELO ANDREOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma l del C.G.S vigente , e art 37 comma l del Regolamento del Settore Tecnico perché nella s/s 2018119 sottoscriveva con la società F.C. Calcio Acri un accordo economico per complessivi € 9000,00 oltre al rimborso spesa per la conduzione della prima squadra, su un modello errato ovvero un accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti , anziché sottoscrivere un accordo a titolo oneroso tra società della LND e allenatori professionisti. Per aver poi chiesto in sede di ricorso davanti al Collegio Arbitrale della LND somme indebite relative a rimborsi spese non dovute;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro ;
- esaminate le difese del deferito ;
Ritenuto che:
- in base al C.U. n. l s.s. 2018/2019 "a seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sul! 'apposito modello di accordo tipo tra L.N D. e A.I.A.C Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare - ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A " - il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018)";
- il modello di accordo economico tra allenatori con cd. abilitazione professionistica e società dilettantistiche prevede la possibilità di riconoscere all'allenatore soltanto un "importo globale" e non contempla la possibilità di riconoscere un "rimborso spese" aggiuntivo come invece espressamente previsto nel modello di accordo tra allenatori dilettanti e società dilettantistiche;
- risulta documentalmente comprovato che il Sig. Andreoli, pur essendo un allenatore con cd. abilitazione professionistica , ha sottoscritto il modello destinato agli allenatori dilettanti contenente anche l'espresso riconoscimento di un rimborso spese aggiuntivo rispetto al premio di tesseramento ;
- pertanto è comprovato l'utilizzo da parte del deferito di un modulo erroneo e ciò costituisce comportamento disciplinarmente rilevante ;
- ai fini della determinazione della sanzione è in ogni caso opportuno rilevare che le richieste avanzate dal Sig. Andreoli davanti al Collegio Arbitrale (pur tenendo conto del rimborso spese) risultano molto inferiori rispetto all'importo massimo del premio di tesseramento annuale previsto
per gli allenatori con cd . abilitazione professionistica ;
P.Q.M.
dichiara il sig. ANGELO ANDREOLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per giorni venti.