F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 183 del 04.12.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI.

Collegio Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e art. 28, comma 1, del C.G.S vigente, per avere lo stesso:

1. nel corso della s/s 2018/19 e nella successiva 2019/20, posto in essere comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici della società F.C.D Novese Calcio femminile, in qualità di allenatore della prima squadra della società, per aver posto in essere comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici formulando ed inviando messaggi nonostante il rifiuto della stessa; ed in particolare nel corso degli allenamenti e di gare ufficiali proferiva in più occasioni, ed in modo percepibile ai presenti frasi rivolte alle calciatrici atte a sottolinearne l’aspetto fisico, paragonandole ad animali noti per la loro pinguedine, ovvero deriderne l’orientamento sessuale reale o dallo stesso ritenuto tale; l’allenatore poi, nel corso dell’estate tentava di baciare una propria calciatrice e, dopo aver ottenuto un rifiuto dalla stessa all’instaurarsi di una relazione ha continuato ad inviare messaggi alla stessa calciatrice nonché foto della medesima e di una sua compagna di squadra in abbigliamento intimo;

2. in violazione poi dell’art. 4 comma 2, e 32 comma 2, del vigente C.G.S sia in via autonoma che in relazione all’art 106 delle NOIF, comunicato al padre della calciatrice G. Z. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il sig. GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI la squalifica di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi qualifica o categoria della Figc;

- esaminata la memoria ed i relativi allegati prodotti dalla difesa del deferito che, sebbene depositati in data 19.11.2020 - e dunque oltre il termine di cui all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico che, quale fonte speciale, disciplina in modo specifico il presente giudizio disciplinare – sono stati acquisiti al fascicolo del presente procedimento stante la mancata opposizione della Procura Federale e in considerazione anche del fatto che alla difesa del deferito è stata comunque data possibilità di esporre diffusamente le proprie controdeduzioni in sede di discussione orale, così come avvenuto all’udienza del 27.11.2020, riproponendo pedissequamente in forma sintetica il contenuto della memoria;

- respinta l’istanza di rinvio dell’udienza del 27.11.2020 avanzata dal deferito in quanto le modalità di discussione mediante collegamento telematico da remoto - cui senza difficoltà hanno potuto partecipare sia il deferito personalmente, sia il suo difensore - consentono il pieno esercizio del diritto di difesa e l’esplicazione di una corretta dialettica processuale;

Ritenuto, in via preliminare, che:

(i) non sussistono ragioni per accogliere la richiesta di sospensione del presente procedimento, che  il deferito ha motivato con la pretesa esigenza di attendere la conclusione del giudizio  penale  (o  comunque  delle  relative  indagini)  derivante  dalla  querela  per diffamazione   e calunnia presentata dallo stesso  deferito  nei  confronti  di  alcune calciatrici e del padre di una di loro; il presente giudizio disciplinare è infatti autonomo rispetto a quello  penale e questa Commissione è tenuta  ad  assumere  le  proprie valutazioni  esclusivamente in base alla contestazione degli addebiti all'interessato da parte della  Procura Federale e degli elementi probatori da essa acquisiti in sede di indagini, tanto più considerando che nella specie il procedimento penale non vedrebbe quale indagato il deferito ma altri soggetti;

(ii) quanto all’assenza, lamentata dal deferito, all’interno del fascicolo procedimentale di alcune fonti di prova richiamate nell’atto di deferimento (quali “messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari” e “foto”), in base alle verifiche condotte ed alle precisazioni fornite in udienza da parte della Procura Federale su invito di questa Commissione risulta effettivamente che agli atti del fascicolo d’indagine sono presenti, a supporto delle incolpazioni formulate nei confronti del Sig. Fossati, solo i verbali delle audizioni svolte dalla Procura Federale ed una registrazione audio di una conversazione telefonica intercorsa tra il deferito ed il padre della calciatrice G.Z., da quest’ultimo prodotta in occasione dell’audizione della figlia del 13.2.2020 ed allegata al relativo verbale. Pertanto questa Commissione, ai fini della decisione, terrà in considerazione esclusivamente i suddetti mezzi di prova costituiti da verbali di audizione e dall’allegato file audio della conversazione telefonica (di cui, si precisa, il deferito ha confermato nel corso dell’udienza del 27.11.2020 di essere l’interlocutore).

Visti i temi trattati si ritiene di dover indicare i nomi delle calciatrici coinvolte soltanto attraverso le iniziali.

Ritenuto, nel merito, che:

I) quanto al primo capo di incolpazione è necessario distinguere le due ipotesi contestate che consistono, la prima, in comportamenti denigratori e discriminatori per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici e, la seconda, invero connotata da maggiore gravità, in comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici (M.S.L.) che sarebbero degenerati in tentativi di baci forzati e non corrisposti, nonché in atteggiamenti ossessivi e vessatori nei confronti della predetta calciatrice (mediante in particolare l’invio alla medesima di ripetuti messaggi telefonici nonché di fotografie della stessa in abbigliamento intimo); si tratta infatti di contestazioni ben diverse tra loro e riconducibili a norme diverse, giacché il tentativo di instaurare una relazione con una calciatrice non appare inquadrabile nell’art. 28, comma 1, CGS, che punisce i comportamenti denigratori e discriminatori;

a) con riferimento al comportamento asseritamente volto a instaurare una relazione “forzata” con una delle tesserate e ai successivi pretesi comportamenti vessatori e ossessivi consistenti nell’invio di ripetuti messaggi e fotografie contro il volere della calciatrice, si osserva che:

i) non risulta sufficientemente provato che il deferito abbia assunto detti atteggiamenti e posto in essere comportamenti tali da sfociare in vessazioni fisiche o psicologiche, che come tali avrebbero rilevanza disciplinare;

ii) manca infatti agli atti del giudizio il materiale probatorio relativo a tali addebiti (non vi sono né le fotografie né i messaggi telefonici che il deferito avrebbe ripetutamente inviato alla calciatrice) su cui è stato formulato l’atto di incolpazione riportato nel capo di deferimento e che secondo la Procura Federale avrebbe costituito “preciso elemento di riscontro logico alle propalazioni delle stesse” dichiarazioni rese da M.S.L.; il che rende impossibile all’organo decidente la valutazione delle suddette fonti di prova, sia in ordine al contenuto, alla provenienza e finanche al loro eventuale impiego;

iii) d’altronde, le sole dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice in questione appaiono insufficienti a ritenere comprovati  i fatti  in oggetto, in quanto sono prive di  qualsiasi  ulteriore riscontro oggettivo; né detti fatti possono dirsi confermati sulla base delle dichiarazioni rese dalle compagne di squadra della calciatrice, che si limitano a riferire fatti appresi dalla stessa calciatrice, senza però che nessuna di loro ne abbia avuto conoscenza diretta;

iv) dal complesso delle dichiarazioni assunte dalla Procura Federale emerge infatti che la conoscenza del presunto comportamento del Fossati sia avvenuta non in base ad una percezione diretta da parte dei testimoni ascoltati, bensì de relato. In altri termini, le suddette dichiarazioni si basano su quanto riferito da M.S.L. ovvero  “vociferato” all’interno dello spogliatoio, mentre l’unica testimonianza diretta del comportamento contestato al Fossati è, a ben vedere, solo quella della stessa calciatrice M.S.L.

v) peraltro le dichiarazioni della calciatrice M.S.L. si rivelano in alcuni passaggi poco chiare come, ad esempio, nel caso dell’episodio di un tentato bacio, in relazione al quale la calciatrice dapprima afferma di essersi sentita in imbarazzo perché l’episodio sarebbe avvenuto in presenza delle compagne e poi precisa che, in realtà, nessuno aveva visto l’episodio; aggiungasi che la stessa nel corso della sua audizione ha fatto riferimento alla ricezione di innumerevoli messaggi che dimostrerebbero il comportamento incessante del Fossati senza tuttavia farsi carico né di esibirli né di richiederne l’acquisizione da parte della Procura Federale;

b) con riferimento alle condotte denigratorie e discriminatorie:

i) risulta ampiamente comprovato che in svariate occasioni il deferito ha tenuto comportamenti atti a denigrare e/o insultare le proprie giocatrici per motivi legati all’orientamento sessuale e all’aspetto fisico, utilizzando espressioni dal seguente tenore: “siete qua solo per leccare la figa”, “sei grassa come un maiale”, “ma dove vai che pesi cento chili”;

ii) ciò emerge dalle testimonianze dirette rilasciate da diverse giocatrici in sede di audizione, testimonianze che hanno ad oggetto episodi di cui le medesime hanno avuto una personale e diretta percezione e che non solo risultano univoche e concordanti, ma consentono anche di cogliere il tono offensivo con cui il deferito ha proferito le suddette espressioni (v. in particolare le audizioni di A.P. del 31.1.2020; di A.B. del 13.2.2020; di G.Z. del 13.2.2020, di A.B. del 13.2.2020; di I.M. del 22.2.2020; di E.C. del 22.2.2020);

iii) dalle stesse testimonianze è inoltre possibile ricavare che le condotte discriminatorie e denigratorie del Sig. Fossati si sono ripetute abitualmente nel tempo e non sono state meramente occasionali;

iv) tale condotta del deferito si pone in chiara violazione delle norme richiamate nel deferimento, oltre a doversi reputare del tutto inaccettabile in ordine al ruolo che l’allenatore è chiamato a ricoprire (oltretutto in una squadra femminile) e rappresentare in termini di formazione ed educazione non solo sportiva;

II) Ritenuto altresì, con riferimento al secondo capo di incolpazione, che:

- risulta acquisito agli atti, come già esposto, il file della registrazione audio della conversazione telefonica oggetto di detto capo di incolpazione, secondo il quale il Sig. Fossati, in occasione di una telefonata, avrebbe comunicato al padre della calciatrice G. Z. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società;

- occorre tuttavia considerare il clima della complessiva telefonata, dalla quale viene estrapolata la isolata frase oggetto di contestazione (“G. sta qua fino alla fine dell’anno altrimenti porti la moneta se vuoi”);

- tale frase si inserisce in una conversazione dai toni concitati e conflittuali, nella quale come emerge dalla registrazione vengono utilizzate anche altre espressioni gravemente denigratorie, che confermano ulteriormente il secondo punto del primo capo di incolpazione (“tu e quella lesbica di tua figlia”; “purtroppo gli piacciono le donne e quindi va a cercarne altre”);

- l’affermazione relativa allo svincolo della ragazza, così contestualizzata (e peraltro accompagnata dalle affermazioni del deferito che ha più volte ripetuto, nel corso della telefonata, al suo interlocutore, che la calciatrice aveva firmato un contratto che la legava al club fino al 30 giugno e che pertanto avrebbe dovuto rispettarlo fino al termine) e tenuto conto anche di quanto disposto dagli artt. 32, comma 2, CGS e 106 NOIF non si ritiene possa assurgere a una ipotesi di minaccia o di “estorsione”, ma semmai consente di confermare il temperamento tracotante del deferito (che si sente il padrone indiscusso della società sostenendo che “alla Novese comando io”) e di intolleranza verso (presunti) orientamenti omosessuali e costituisce comunque violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero invece costantemente ispirare l’allenatore nello svolgimento del suo ruolo sia dentro sia fuori dal campo;

III) Ritenuto, conclusivamente, che:

- in base alle considerazioni che precedono il deferito deve essere chiamato a rispondere disciplinarmente della condotta, ampiamente comprovata, consistente nell’aver ripetutamente e abitualmente rivolto frasi denigratorie e discriminatorie per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici allorché era allenatore della prima squadra della F.C.D. Novese Calcio Femminile, nonché più in generale per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 C.G.S.;

- ai fini della determinazione della misura della sanzione occorre tener conto che l’art. 28 del CGS punisce - con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi - il comportamento discriminatorio di colui che assume una condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza colore religione lingua sesso nazionalità origine etnica condizione personale o sociale o configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori;

- nel caso che ci occupa il deferito ho posto in essere comportamenti sia discriminatori, sia denigratori che nel loro complesso consentono di ritenere congrua l’applicazione di una sanzione superiore al doppio del minimo edittale di cui all’art. 28 CGS e dunque la sua squalifica fino al 31 agosto 2021, secondo parametri che peraltro trovano conferma anche nella recente decisione della Corte Federale di Appello, Sez. IV, n. 55 del 1.12.2020 intervenuta nelle more dell’estensione della presente motivazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE MAURIZIO FOSSATI responsabile in parte qua e nei termini di cui in motivazione degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2021.

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