F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 25.01.2021 – Delibera – (TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 196 – RIUNIONE DEL 15.01.2021) Procedimento disciplinare a carico di VALTER LUNGHI

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 196 – RIUNIONE DEL 15.01.2021)

Procedimento disciplinare a carico di VALTER LUNGHI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VALTER LUNGHI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all’art 37 commi 1 e art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF poiché, pur tesserato con la società ASD Valdivara Cinque Terre in qualità del Settore Giovanile categoria allievi, ricopriva il ruolo ed esercitava le funzioni di Direttore Sportivo per la società ASD Brugnato 1955;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- valutate le difese del deferito.

Ritenuto che:

- in base all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ai tecnici, a prescindere dal tesseramento, è fatto divieto di compiere “attività per più di una società”, quando queste avvengano “nel corso della medesima stagione sportiva”;

- il sig. Lunghi ha svolto a favore della società ASD Brugnato 1955 un’attività di fatto riconducibile a quella di Direttore Sportivo, giacché ha fornito una serie di nominativi di calciatori al Presidente della suddetta società per la costituzione ex novo della squadra, dopo il fallimento della precedente gestione;

- l’attività di ‘collaborazione’ è stata espletata nell’estate 2019, segnatamente fino agli inizi di agosto, periodo in cui il sig. Lunghi ha deciso di tesserarsi per la Valdivara Cinque Terre (tesseramento peraltro formalmente perfezionato in data 12/12/2019);

- tali circostanze risultano dalle audizioni del deferito e del Presidente della ASD Brugnato 1955, il quale in particolare ha riferito che il Sig. Lunghi aveva dato “consigli” e fornito “contatti” per la nuova società, ma “verso i primi del mese di agosto 2019 […] preferiva non assumere alcun impegno con la ASD Brugnato 1955”, perché “il progetto della formazione della prima squadra non decollava secondo le aspettative”;

- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto che i fatti contestati non risultano di particolare gravità se considerati nel complessivo contesto in cui sono stati posti in essere e che la collaborazione con l’ASD Brugnato 1955 ha avuto una durata limitata nella s.s. 2020/2021, essendosi interrotta già all’inizio del mese di agosto 2020;

P.Q.M.

dichiara il sig. VALTER LUNGHI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi uno.

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