F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 25.01.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIANLUIGI RUSCA

Procedimento disciplinare a carico di GIANLUIGI RUSCA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIANLUIGI RUSCA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all’art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore e di selezionatore della rappresentativa U 15 C.R. Liguria pur non avendo versato la propria quota di iscrizione al S.T. per molte stagioni sportive;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

- preso atto del mancato deposito di memorie difensive da parte del deferito;

Ritenuto che:

- l’attività prestata dal tecnico a favore del comitato regionale in qualità di selezionatore della rappresentativa under 15 dilettanti , secondo la normativa federale, non richiede alcun vicolo di tesseramento.

- l’atto di tesseramento, o meglio il “vincolo” di tesseramento, visto la valenza che ricopre nell’ambito della sfera giuridica soggettiva in termini di limite alla libertà associativa, deve essere espressamente previsto da una norma specifica senza che si possa giustamente ritenere di poter far riferimento al criterio di interpretazione estensiva o analogica.

Le norme richiamate nell’atto di deferimento riguardano il rapporto associativo che si deve necessariamente instaurare tra un tecnico ed una società.

Stante la scelta del legislatore sportivo, si possono potenzialmente verificare una serie di situazioni, tutte pienamente legittime, che spaziano dalla possibilità che venga scelto come selezionatore un soggetto non abilitato a quella che un tecnico abilitato venga tesserato dall’Ente territoriale regionale fino a stipulare un accordo economico. Escludendo, per i motivi esposti in precedenza, che nel caso concreto si possano applicare le norme richiamate nel deferimento e relative al vincolo di tesseramento tra tecnico e società, in relazione agli obblighi posti in capo ai tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico ex art. 17 del relativo Regolamento occorre verificare se il mancato pagamento della quota annuale per l’iscrizione al Ruolo, oltre a determinare la già “sanzionatoria” impossibilità di ottenere il tesseramento con la società, determini anche un comportamento disciplinarmente rilevante. E se così fosse, occorrerebbe altresì verificare quale rilevanza disciplinare avrebbe l’ipotesi in cui l’obbligo venisse comunque assolto successivamente alla scadenza annuale. Al riguardo questa Commissione ritiene che sia necessaria una valutazione caso per caso, onde evitare che una soluzione generalizzata determini ambiti di impunità ovvero al contrario il rischio di amplificare oltremodo il numero dei potenziali deferimenti e le responsabilità degli uffici federali che dovrebbero, per un principio di parità di trattamento, costantemente monitorare le posizioni di tutti i tecnici iscritti all’Albo e comunicare alla Procura Federale tutti i mancati pagamenti alle rispettive scadenze

Nel caso che ci occupa il deferito, tecnico regolarmente abilitato e regolarmente iscritto all’Albo, non ha ottemperato all’obbligo del pagamento delle quote annuali per numerose stagioni sportive anche se non ha mai svolto, in detto periodo, alcuna attività fino al momento in cui ha accettato di farlo per la rappresentativa dilettanti Under 15 regionale.

Anche se tale attività non richiede, come detto, alcun tesseramento, è pur vero che il tecnico era ben a conoscenza del fatto di non essere in regola con i propri obblighi di pagamento delle quote. In relazione a tale non contestata consapevolezza merita quindi di essere sanzionato, ma solo nella misura ritenuta in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il sig. GIANLUIGI RUSCA responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica venti giorni.

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