F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 25.01.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di UGO ADOLFO MAGGI

Procedimento disciplinare a carico di UGO ADOLFO MAGGI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. UGO ADOLFO MAGGI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all’art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, in qualità di Dirigente responsabile all’interno del C.R. Liguria, ogni tipo di controllo proprio del ruolo rivestito e per aver consentito al sig. Rusca di svolgere attività di allenatore e di selezionatore di rappresentativa pur non avendo quest’ultimo ottemperato al pagamento di quote di iscrizione al Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della pena edittale minima, rimettendosi alla decisione della Commissione Disciplinare stessa;

- preso atto delle memorie difensive;

Ritenuto che:

- l’attuale normativa federale non prevede che, nell’ambito dilettantistico, un selezionatore delle rappresentative regionali debba assumere un vincolo formale con il Comitato Regionale di riferimento;

- l’atto di tesseramento, o meglio il “vincolo” di tesseramento, visto la valenza che ricopre nell’ambito della sfera giuridica soggettiva in termini di limite alla libertà associativa, deve essere espressamente previsto da una norma specifica senza che si possa giustamente ritenere di poter far riferimento al criterio di interpretazione estensiva o analogica;

- le norme richiamate nell’atto di deferimento riguardano il rapporto associativo che si deve necessariamente instaurare tra un tecnico ed una società;

- la scelta dei selezionatori delle rappresentative dilettantistiche a livello regionale compete al Presidente del Comitato Regionale e non alle figure dirigenziali intermedie come quella assunta dal deferito;

- al dirigente accompagnatore di una rappresentativa regionale dilettantistica non incombe alcun obbligo di controllo in merito al regolare pagamento delle quote di iscrizione dei tecnici iscritti all’albo del Settore tecnico, a maggior ragione quando per esercitare un determinato ruolo in un determinato contesto non è richiesta alcuna qualifica abilitante;

- per queste ragioni si ritiene che il deferito debba essere ritenuto esente da responsabilità disciplinari;

P.Q.M.

proscioglie il sig. UGO ADOLFO MAGGI dall’addebito disciplinare contestato.

 
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