F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 25.01.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MICHELE ARDITO

Procedimento disciplinare a carico di MICHELE ARDITO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che il sig.  MICHELE ARDITO:

- è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dall’art. 37,comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico l’art. 23, comma 2 delle NOIF per aver tenuto, anche in presenza di estranei alla società SSDARL Florentia San Gimignano della quale era responsabile della prima squadra della Serie A femminile, un comportamento negligente, denigratorio e irriguardoso nei confronti di tesserati e di esponenti della società; in particolare nei confronti del signori. Matteo D’Elia, Marco Zwingauer, Lorenzo Giudici e Tommaso Begagli (quest’ultimo Presidente della società); il tutto per screditare l’operato degli stessi, sia durante il periodo di attività lavorativa, sia dopo l’esonero avvenuto in data 18.12.2019;

- è stato altresì deferito per rispondere b) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dell’art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento in altra società delle calciatrici Cecilia Re e Melania Martinovic;

valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva del Sig. Ardito dell’8 gennaio 2021;

Ritenuto che:

- può prescindersi dall’esame dell’eccezione sollevata dalla Procura Federale all’udienza del 15 gennaio 2021 di tardività della memoria difensiva del Sig. Ardito nella quale è stata, tra l’altro, eccepita la “nullità/inammissibilità del deferimento per violazione dell’articolo 119 comma 3 del Codice di Giustizia FIGC” in quanto questa Commissione ritiene di poter rilevare d’ufficio la violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare;

- nella specie risulta che il presente procedimento disciplinare è stato iscritto nell’apposito Registro della Procura Federale in data 5 agosto 2020 nonostante che il Presidente della Florentia San Gimignano avesse trasmesso alla Procura Federale già in data 30 aprile 2020 un esposto contenente la specifica descrizione e contestazione di tutti i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare, chiedendo espressamente alla stessa Procura Federale di voler disporre tutti gli accertamenti volti a verificare la sussistenza di violazioni disciplinari da parte del Sig. Ardito;

- l’avvenuta ricezione da parte della Procura Federale in data 30 aprile 2020 di detto esposto/denuncia risulta confermata nello stesso atto di deferimento nonché nella Relazione istruttoria del Collaboratore della Procura Federale del 30 settembre 2020 (nella quale si espone che “in data 30/04/2020, il Florentia propone un reclamo alla Procura Federale nel quale chiede di disporre gli opportuni accertamenti al fine di verificare la sussistenza delle violazioni del codice di giustizia sportiva nei comportamenti tenuti da Ardito”) né in ogni caso è mai stata contestata dalla Procura Federale;

- l’iscrizione nel Registro dei procedimenti disciplinari risulta pertanto essere stata effettuata 97 giorni dopo la ricezione di tale esposto da parte della Procura Federale e dunque ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 119, comma 3, C.G.S. (secondo cui “la notizia dell’illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quanto lo stesso Procuratore l’ha acquisita di propria iniziativa”);

- il suddetto termine di 30 giorni risulta peraltro superato anche a tenere conto della sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari dal 9 marzo al 17 maggio 2020 disposta con i provvedimenti del Presidente della FIGC in ragione dell’emergenza Coronavirus;

- a tale rilievo la Procura Federale ha opposto che il termine previsto dall’art. 119 comma 3 C.G.S. sarebbe iniziato a decorrere nella specie solo in data 31 luglio 2020 quando lo stesso Ardito ha depositato una denuncia nei confronti della Società alla quale ha allegato (come doc. 11) una copia dell’esposto formulato nei suoi confronti il precedente 30 aprile 2020;

- la circostanza che la Procura Federale abbia (nuovamente) acquisito in data 31 luglio 2020 una copia dell’esposto nei confronti del deferito già trasmesso il precedente 30 aprile 2020 dalla Florentia non vale tuttavia a rimettere in termini la Procura, la quale è tenuta a iscrivere la notizia dell’illecito disciplinare nell’apposito registro entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento di prima conoscenza della stessa notizia;

- di tutta evidenza, infatti, se si aderisse alla tesi secondo cui il termine di cui all’art. 119, comma 3, C.G.S. può decorrere nuovamente con l’acquisizione di una copia dell’identico esposto in data successiva, la previsione del suddetto termine sarebbe inutiliter data;

- premesso quanto sopra, si tratta pertanto di valutare quale sia la natura del termine in questione e quale conseguenza comporti la sua violazione da parte della Procura Federale;

- al riguardo, questa Commissione ritiene di non poter fare a meno di considerare che detto termine, per quanto non accompagnato nell’impianto codicistico da un’apposita sanzione o conseguenza per la sua violazione, sia da ritenersi perentorio ai sensi dell’art. 44 comma 6 C.G.S. secondo cui appunto “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”;

- in proposito non si ignora il precedente indirizzo giurisprudenziale che riconosceva natura non perentoria ai termini procedimentali anteriori al deferimento, ma tale insegnamento deve ritenersi superato alla luce della espressa previsione (avente portata innovativa) contenuta nel nuovo C.G.S.;

- in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della C.F.A. nella decisione n. 23 del 28.9.2020, che, nel confermare “la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS” ha solamente fatto salvi, “ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”, stabilendo così il principio secondo cui il singolo termine endoprocedimentale può ritenersi non perentorio solo nel caso in cui la sua violazione non comporti una dilatazione del termine finale del procedimento al cui interno esso si colloca, in quanto deve comunque tenersi conto del più ampio interesse che si vuole perseguire con la fissazione del singolo termine;

- d’altra parte, non risultando specifici precedenti con riferimento al termine di cui all’art. 119 CGS, si ritiene di poter fare applicazione anche nella specie dei suddetti principi in quanto essi esprimono in ogni caso un criterio interpretativo di portata generale, sicché appare opportuno verificare anche se, al di là della accertata violazione del singolo termine in questione, risulti rispettata la durata complessiva della fase procedimentale in cui esso si inserisce;

- il termine che risulta violato attiene all’avvio del procedimento istruttorio che si conclude con il deferimento e dunque si inserisce all’interno di una fase procedimentale che complessivamente (salvo motivate proroghe) può avere una durata massima di 155 giorni (30 giorni per l’iscrizione nel registro, 60 per le indagini, 20 per l’avviso di conclusione indagini, 15 per la memoria difensiva e 30 per il deferimento);

- nella specie, anche a considerare la sospensione dei termini fino al 17 maggio 2020, la fase istruttoria è durata complessivamente oltre 190 giorni, essendo il deferimento del 24 novembre 2020 e la notizia dell’illecito disciplinare del 30 aprile 2020 (senza che sia intervenuta alcuna proroga dei termini);

- pertanto non può dirsi che il procedimento istruttorio della Procura abbia neppure nel suo complesso rispettato i termini per esso previsti come perentori dal Codice che rispondono anche a esigenze di tutela del diritto di difesa dell’incolpato, di buon andamento dell’azione federale e di effettività, tempestività e congruità della risposta disciplinare;

- del resto lo stesso termine di 30 giorni previsto dall’art. 119 comma 3 C.G.S. risulta nella specie superato di quasi due mesi e dunque in misura non irrilevante;

- per tutte le ragioni sopra esposte che tengono conto della peculiarità del caso concreto e in assenza di indicazioni giurisprudenziali di segno contrario si ritiene dunque che la violazione del predetto termine perentorio  - che nella fattispecie ha altresì comportato il superamento della durata complessiva dell’intera fase istruttoria - determini l’inammissibilità del deferimento;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il deferimento.

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