F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 302 del 09.04.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico dei sigg. GIORGIO ZANNIER – ROBERTO BEVILACQUA – ANDREA EDOTTI – GIAN LUCA MARIN

Procedimento disciplinare a carico dei sigg. GIORGIO ZANNIERROBERTO BEVILACQUAANDREA EDOTTIGIAN LUCA MARIN - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIORGIO ZANNIER, allenatore di base non tesserato nella s/s 2020/21, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, in assenza di specifica informativa al Settore suddetto della FIGC ed al Comitato Regionale, in assenza di specifici nulla-osta delle società di appartenenza dei giovani calciatori; in assenza di rendicontazione di spese e di documentazione d’incasso e, in assenza, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell’attività del calcio giovanile;

- considerato che il sig. ROBERTO BEVILACQUA allenatore dilettante di terza categoria non tesserato nella s/s 2020/21, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell’attività del calcio giovanile;

- considerato che il sig. ANDREA EDOTTI, allenatore di base tesserato per la società ASD Cavarzano Oltraldo è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell’attività del calcio giovanile;.

- considerato che il sig. GIAN LUCA MARIN, allenatore di base non tesserato nella s/s 2020/21 è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell’attività del calcio giovanile;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente per il sig. GIORGIO ZANNIER la sanzione della squalifica di mesi sei; per il sig. ROBERTO BEVILACQUA la sanzione della squalifica di mesi quattro; per il sig. ANDREA EDOTTI la sanzione della squalifica di mesi due e per il sig. GIAN LUCA MARIN la sanzione della squalifica di mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati nonché ammessi dagli stessi deferiti;

- che la responsabilità dei sig.ri Edotti e Marin risulta comprovata esclusivamente con riferimento alla loro partecipazione ai Centri Estivi, mentre non è comprovato che abbiano preso parte alla loro organizzazione;

 - tenuto, altresì conto, del particolare momento storico in cui i fatti sono avvenuti;

P.Q.M.

Dichiara rispettivamente il sig. GIORGIO ZANNIER responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro; il sig. ROBERTO BEVILACQUA responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi tre; il sig. ANDREA EDOTTI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi uno; il sig. GIAN LUCA MARIN responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi uno.

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