F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 325 del 06.05.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico del sig. DANIELE URGESE

Procedimento disciplinare a carico del sig. DANIELE URGESE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :

  • considerato che il sig. DANIELE URGESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all 'art. 4, comma l del C.G.S vigente , in relazione agli artt. 35, commi l e 3, art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall 'art 23,comma 2 delle NOIF per aver continuato a ricoprire la carica di vice presidente della società ASD Medania  Sport nonostante la qualifica di allenatore di calcio a 5 iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC , senza aver chiesto la sospensione dal ruolo al  Settore Tecnico e senza aver assunto qualifica e funzione di allenatore tesserato per la medesima società.
  • valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha chiesto per  il deferito  la

sanzione della squalifica di mesi quattro; Ritenuto che:

  • l'art. 35, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce chiaramente che il tecnico iscritto all 'Albo deve chiederne la sospensione qualora svolga attività dirigenziali , a meno che tale attività non sia svolta per la stessa società per la quale espleta l'attività di tecnico (sicché tale eccezione non opera qualora il soggetto sia tesserato per la medesima società quale calciatore);
  • nella specie risulta documentalmente comprovato e comunque non contestato che il deferito abbia svolto funzioni dirigenziali (Vice Presidente) senza chiedere la sospensione dali 'Albo e senza essere tesserato in qualità di tecnico per la medesima società;
  • tuttavia occorre tenere conto che il deferito : (i) già Vice Presidente, ha conseguito il titolo di allenatore nell 'aprile 2020 e dunque in un periodo in cui già si era manifestata l'emergenza epidemiologica da Covid che ha determinato la sospensione delle competizioni calcistiche; e (ii) in ogni caso non ha svolto attività per alcuna altra società se non per quella per la quale era tesserato come dirigente e calciatore ; sicché l'infrazione disciplinare non appare caratterizzata da particolari profili di gravità e anzi appare di natura meramente formale;

P.Q.M.

dichiara  il  sig.  DANIELE  URGESE  responsabile  dell 'addebito  disciplinare  contestato  e,  di conseguenza, gli infligge la sanzione disciplinare dell 'ammonizione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it