F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 41 del 31.07.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE TAVOLINO
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE TAVOLINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni , Taddei Elmi , Anastasio . (Relatore) Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. GIUSEPPE TAVOLINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente , in relazione all'art. 37, comma l, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. l del2.7.2018 della SGS perché tesserato nella s/s 2018/ 19 nella società ASD Ragusa Calcio come allenatore per la squadra partecipante al campionato Regionale Juniores ha altresì svolto- in assenza di tesseramento della società- anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi l ;
Ritenuto che:
i fatti risultano documentalmente comprovati ; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore , seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del "Allenatore abilitato" cui in base all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. l del 2.7.2018 SGS deve essere affidata "la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico"
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE TAVOLINO responsabile dell 'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi