F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 256 del 21.03.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA

Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria .

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NINNI CORDA è stato deferito per rispondere della  violazione di cui all’art. l bis, comma l del C.G.S., in relazione all’art. 38, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico  ed a  quanto  prescritto dagli artt. 37, comma l, delle  NOIF e 22, comma  8, del C.G.S., come richiamato dall’art 19 comma 11.4 del C.G.S . -perché  essendo lo stesso già squalificato per complessivi tre anni e tre mesi - al  fine  di  eludere  il disposto delle citate norme, che impediscono ai dirigenti ed ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere alcuna attività nell’ambito federale  fin quando non sia interamente scontata la sanzione, si tesseravaper  la  società  ASD COMO 1907 Srl quale tecnico con fittizie mansioni di "collaboratore prima squadra " svolgendo, di fatto, attività dirigenziali con ampi poteri di gestione  sportiva  ed amministrativa,  aggirando  in questo  modo  la  normativa;

- valutate  le argomentazioni accusatorie della Procura  Federale che ha  chiesto  la sanzione  della squalifica per mesi 18 ed una sanzione pecuniario di € 15.000,00;

- esaminata  la memoria  difensiva  del l3.03.2018.

Ritenuto che:

- in via preliminare va respinto la richiesta di rinvio presentato dai difensori del deferito a mezzo posta elettronica il giorno prima dell’udienza alle ore 18.47 in quanto: i) tale istanza, motivata sulla bose della "sindrome parainfluenzale " che ha colpito il deferito , cui è stato  consigliato il riposo, non è stato   riproposto  in udienza,  stante  la  scelta operata dai suoi procuratori costituiti di non comparire , il  che  ha  reso  impossibile chiarire quale  ulteriore apporto  difensivo  avrebbe potuto  dare  il  deferito  rispetto all’ampio ed articolato memoria difensiva in  atti; ii) in ogni  caso  il  deferito  risulta assistito da ben quattro difensori di fiducia, muniti di apposito  mandato, i quali,  non avendo rappresentato alcuna ragione che impedisse la loro partecipazione alludienza , ben avrebbero  potuto - e anzi dovuto  nell’interesse  del proprio assistito – presenziare all’udienza stessa, se del caso anche tramite appositi sostituti, al fine  di esercitare il loro mandato nel caso in cui l’istanza non fosse stata accolta, atteso che  la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione ogni richiesta di rinvio, oltretutto  se pervenuta a poche ore dell’udienza;

- nel merito, i fatti risultano comprovati sulla base delle numerose univoche e concordanti dichiarazioni rese alla Procura  Federale dai signori Bellotti Ardito, Del Caro, Gilardoni, Guazzo, avv. Diana (Procuratore Speciale del Presidente Nicastro), e Bressani (Segretario Generale della società) dalle quali emerge che il deferito ha svolto attività assimilabili a quelle di un Direttore Generale e non di mero collaboratore di prima squadra (avendo trattato e contattato calciatori e tecnici, effettuato pagamenti, disposto di  un  proprio ufficio in sede, ecc.);

- sono invece inattendibili le dichiarazioni rese alla Procura  da parte dei signori Fall, Sentinelli, Gentile, Nicastro e Fellaca, richiamate nella memoria difensiva, sia per i loro rapporti personali con il deferito sia in ragione della contraddittorietà di alcune delle dichiarazioni rese (in particolare quelle di Fall, Sentinelli e Gentile risultano contraddette dalle dichiarazioni dello stesso Corda, come evidenziato dalla Procura  nella propria relazione istruttori);

- la condotta del deferito risulta particolarmente grave in quanto posta in essere durante il periodo di squalifica e con l’intento di eludere ed aggirare la normativa federale e dunque in mala fede ;

P.Q.M.

dichiara il sig. NINNI CORDA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la  sanzione  della  squalifica  per mesi 18 ed una ammenda di Euro l5.000,00.

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