F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 256 del 21.03.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MARCO ARCESE

Procedimento disciplinare a carico  di MARCO ARCESE - Collegio Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacco. Durante con  compiti  di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO ARCESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l del CGS in relazione all’art. 5, commi l e 4 del CGS per aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, dichiarazioni lesive del prestigio e dell’onorabilità dell’istituzione calcistica in generale ed in particolare del Presidente Federale;

- valutate  le argomentazioni accusatorie della Procura  Federale che ha  chiesto  la sanzione   della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- in via preliminare va respinto la richiesta di rinvio presentata dai difensori del deferito a mezzo posta elettronica il giorno prima dell’udienza in quanto: i) tale istanza, motivata sulla bose della "sindrome parainfluenzale " che ho colpito il deferito, non è stata riproposta in udienza stante la scelta operata dai suoi procuratori costituiti di non comparire davanti alla Commissione; ii) pur avendone facoltà, i procuratori del deferito non hanno presentato alcuna memoria difensiva nell’interesse del proprio assistito, ma si sono limitati a richiedere un mero rinvio dell’udienza senza peraltro indicare, neppure sommariamente, quale apporto difensivo avrebbe potuto dare il deferito comparendo personalmente; iii) in ogni caso il deferito risulta assistito da ben due difensori di fiducia, muniti di apposito mandato, i quali, non avendo rappresentato alcuna ragione che impedisse la loro partecipazione all’udienza, ben avrebbero potuto - e anzi dovuto - presenziare all’udienza stessa, se del caso anche tramite appositi sostituti, al fine di esercitare il loro mandato nel caso in cui l’istanza non fosse stata accolta, atteso che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione ogni richiesta di rinvio, oltretutto se pervenuta a poche ore dell’udienza;

- nel merito, le dichiarazioni del deferito oltrepassano i limiti del diritto di critica e della libertà di opinione, giacché, sebbene con toni sarcastici, risultano poco rispettose della dignità dei soggetti coinvolti e conseguentemente dell’immagine e del prestigio della federazione .

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO ARCESE responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della ammonizione  con diffida.

 

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