F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 271 del 07.05.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MALFITANO
Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MALFITANO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MASSIMO MALFITANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione all’art. 38, commi l, e 4l, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art 38, comma 4, delle NOIF per aver di fatto prestato doppia attività nella stessa stagione sportiva 2016/17 con la società Maristella Calcio e per lo società ASD Alghero;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché confermati dalla stesso deferito, il quale nella memoria del 8.02.2018 non nega di aver prestato la propria attività anche per l’ASD Alghero, ma si limita ad affermare a sua difesa che l’attività da lui svolta in favore della ASD Alghero sarebbe stata finalizzata esclusivamente alla partecipazione della squadra esordienti al Campionato CSI (e dunque ad una competizione non organizzata dalla FIGC);
- quanto eccepito dal deferito non può tuttavia trovare accoglimento in quanto:i) lo stesso deferito ha ammesso in sede di audizione di aver allenato anche bambini tesserati per il campionato FIGC; ii) in ogni caso, essendo la ASD Alghero affiliata alla FIGC (oltre che al CSI) risulta comunque violata da parte del deferito il divieto imposto dall’art. 4l comma l del Regolamento Settore Tecnico, che vieta ai tecnici di svolgere attività (di qualsiasi natura) "per più di una società" affiliata alla FIGC nella medesima stagione sportiva; sicché nella specie doveva ritenersi precluso al deferito, già tesserato per la Maristella Calcio, di svolgere attività a favore di altra società affiliata alla FIGC, quale appunto ASD Alghero, a prescindere dall’oggetto e dalle finalità di detto attività;
- è oltresì infondata l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del deferimento per la pretesa inosservanza dei termini istruttori in quanto risulta documentalmente comprovato che le indagini si sono concluse nel termine di 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro della Procura e che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata tempestivamente inviata nel successivo termine di 20 giorni;
- ai fini della quantificazione della sanzione deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento tenuto dal deferito nel corso del presente giudizio;
P.Q.M.
dichiara il sig. MASSIMO MALFITANO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.