F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 271 del 07.05.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MALFITANO

Procedimento disciplinare a carico di  MASSIMO  MALFITANO  -  Collegio  della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con compiti   di    segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMO  MALFITANO  è stato  deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione all’art. 38, commi l, e 4l, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico  e all’art 38, comma 4, delle NOIF per aver di fatto prestato  doppia attività nella stessa stagione sportiva 2016/17 con  la società Maristella Calcio e per lo società ASD Alghero;

- valutate  le argomentazioni accusatorie della Procura   Federale  che  ha  chiesto  la sanzione   della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti  risultano  documentalmente comprovati  nonché  confermati  dalla  stesso deferito, il quale nella memoria del 8.02.2018 non nega di aver prestato la propria attività anche per l’ASD Alghero, ma si limita ad affermare a sua difesa che l’attività da lui svolta in favore della ASD Alghero sarebbe stata  finalizzata esclusivamente alla partecipazione della squadra esordienti al Campionato CSI (e dunque ad una competizione non organizzata dalla FIGC);

- quanto eccepito  dal deferito non  può  tuttavia  trovare  accoglimento  in  quanto:i) lo stesso deferito ha ammesso in  sede  di  audizione  di  aver allenato  anche  bambini tesserati per il campionato FIGC; ii) in ogni caso, essendo la ASD Alghero affiliata alla FIGC (oltre che al CSI) risulta comunque violata da parte del deferito il divieto  imposto dall’art. 4l comma l del Regolamento Settore Tecnico,  che  vieta  ai tecnici  di  svolgere attività (di qualsiasi natura) "per più di una società" affiliata alla FIGC nella  medesima stagione  sportiva;  sicché  nella  specie  doveva  ritenersi  precluso  al  deferito,  già tesserato per la  Maristella  Calcio,  di  svolgere  attività  a  favore  di  altra  società  affiliata alla FIGC, quale appunto ASD Alghero, a prescindere dall’oggetto e dalle finalità di detto attività;

- è oltresì infondata l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del deferimento per la pretesa inosservanza dei termini istruttori in quanto risulta documentalmente comprovato che le indagini si sono concluse nel termine di 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro della Procura  e che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata  tempestivamente inviata nel successivo termine di 20 giorni;

- ai fini della quantificazione della sanzione deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento  tenuto dal deferito  nel corso del presente giudizio;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO  MALFITANO  responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

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