F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 271 del 07.05.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO D’AMICO e di DAVID BONI
Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO D’AMICO e di DAVID BONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacco. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ALESSANDRO D’AMICO è stato deferito per rispondere della violazione sub a) di cui all’art. l bis, comma l del CGS in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed in relazione a quanto previsto dal C.U. n. l dello stesso Settore del l.07.2016 per aver promosso ed organizzato in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico , provini/stage riservati a giovani calciatori della Categoria Esordienti finalizzati alla formazione di una Rappresentativa Provinciale da presentare ad un Torneo Nazionale sotto la fittizio copertura della società ASD Pro Calcio Terracina in mancanza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali competenti;
- sub b) per rispondere della violazione di cui agli artt. l bis, comma l del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n. l del Settore Giovanile e Scolastico del l.07.2016 punto 9.5 ed all’art.3 del Regolamento del Torneo Nazionale - XI Memorial Gianmarco Bracaglia svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 ed autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società della Provincia - di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque , in numero ben superiore ai tre prestiti da società affiliate, e schierati sotto copertura con tale società anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appatenenza;
- considerato che il sig. DAVID BONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. l bis, comma l e 10, comma 5, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale - XI Memorial Gianmarco Bracaglia - svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 e autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, nonché in relazione a quanto previsto dal C.U. n. l dello stesso Settore del 1.07.2016 punto 9.5 e dall’art.22 del suddetto Regolamento, per aver consentito, in qualità di Dirigente e di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società delle zone limitrofe - di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque, in numero ben superiore ai tre prestiti da società affiliate, anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi sei per il sig. D’Amico e di mesi quattro per il sig. Boni.
Ritenuto che:
- l’eccezione di incompetenza avanzata dal D’Amico deve essere respinta giacché la circostanza che il deferito all’epoca dei fatti fosse iscritto All’Albo del Settore Tecnico, sebbene non tesserato quale allenatore, è sufficiente a radicare la competenza di questa Commissione , come da consolidata giurisprudenza fondata sulla previsione dell’art 38, comma 3, del Regolamento del S.T. D’altronde, il D’Amico per svolgere attività dirigenziale avrebbe dovuto chiedere la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del S.T. Pertanto, che egli svolgesse di fatto detta attività, in costanza di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico e senza essersi sospeso, non vale a escludere la competenza di questa Commissione ma semmai costituisce una ulteriore violazione disciplinare.
Nel merito, con riferimento al prima capo di imputazione sub a) la responsabilità del D’Amico risulta comprovata dagli atti d’indagine e in particolare dalla memoria difensiva del deferito nella quale si ammette lo svolgimento del raduno, con lo scopo di "scegliere dei giovani calciatori da aggiungere a quelli già tesserati con la società Pro Calcio Terracina per la partecipazione al Torneo Bracaglia". Nella memoria e in generale negli atti di indagine non vi è infatti traccia di preventive autorizzazioni da parte degli organi federali competenti, che devono invece essere sempre richieste per l’organizzazione di provini, ai sensi del C.U. SGS n. l, s.s. 2016/17, in alcun modo rilevando la specifica finalità per la quale essi siano organizzati.
Quanto al capo di imputazione sub b) la responsabilità del D’Amico è parimenti dimostrato dagli atti d’indagine. Risultano acquisite dalla Procura Federale numerose e concordanti dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda in esame (in particolare dai sigg.ri Sbragaglia, Botta, Leoni, Nania, Naddeo, Galuppi, Calcatelli, tutti dirigenti di società) che confermano l’utilizzo da parte della società ASD Terracina di un numero di giocatori in prestito superiore al massimo consentito di tre. Occorre ricordare che in base al più volte citato Regolamento avrebbero dovuto partecipare alle partite tutti i giocatori presenti nella rosa di ciascuna società, per cui ai fini della violazione dell’obbligo di cui all’art. 22 del medesimo Regolamento (che impone il tetto massimo di tre prestiti) non è necessario andare a verificare la composizione delle squadre nelle singole partite, essendo sufficiente la prova, ampiamente raggiunta, della presenza nella rosa dell’ASD Terracina di un numero di giocatori in prestito superiore a tre. Le prove acquisite, complessivamente considerate, sono pertanto senz’altro sufficienti a dimostrare la responsabilità del deferito rendendo ininfluente a tale scopo l'invocato non acquisizione delle distinte di gara che, seppur fonti di provo privilegiato, rappresentano solo uno dei possibili mezzi di provo delle violazioni disciplinari.
Quanto al sig. Boni deve innanzitutto essere respinto la richiesta di rinvio per il deposito di memorie difensive in quanto si tratta di richiesta priva di giustificazioni, ed in ogni caso non risulta lesa il diritto di difeso del deferito che avrebbe potuto esercitarlo nei termini sia personalmente che tramite i difensori nominati nel corso del procedimento.
Nel merito, la sua responsabilità per omesso controllo sulla regolare composizione della squadra ASD Terracina partecipante al Torneo Bracaglia deriva da quanto sopra già considerato in relazione alla irregolare composizione della rosa della società ASD Terracina, atteso il suo ruolo di responsabile organizzativo del torneo
P.Q.M.
dichiarano i sig.ri DAVID BONI e ALESSANDRO D’AMICO responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge al sig. Alessandro D’amico la squalifica di mesi sei e al sig David Boni la squalifica di mesi quattro.