F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 19 Aprile 2016 RECLAMO 037- ENARSI FEDERICO ETABOLACCI OLGA/A.5.D.ATLETICO ZAGAROLO (richiesta annullamento tesseramento per apocrifìa della firma di Enarsi Ludovico -15.4.2000).
RECLAMO 037- ENARSI FEDERICO ETABOLACCI OLGA/A.5.D.ATLETICO ZAGAROLO (richiesta annullamento tesseramento per apocrifìa della firma di Enarsi Ludovico -15.4.2000).
Con ricorso ritualmente proposto a questa sezione del Tribunale Nazionale Federale, i coniugi Federico Enarsi e Olga Tabolacci, quali genitori esercenti la potestà sul minore Ludovico Enarsi, hanno richiesto l'annullamento del tesseramento di quest'ultimo in favore della società ASD Atletico Zagarolo. I ricorrenti hanno fondato l'istanza sul presupposto che la firma, posta in calce al modulo federale di tesseramento,non è riferibile al minore e, pertanto,apocrifa. Il minore ha inviato separato documento nel quale ribadisce il contenuto del ricorso. La società non ha fatto pervenire proprie deduzioni. Il reclamo è fondato. La comparazione tra la firma riferibile al tesserato Ludovico Enarsi,di epoca antecedente a quella contestata, fornita dai ricorrenti,oltre che quella posta in calce al documento sottoscritto dallo stesso rispetto a quella con cui è vergato il modulo di tesseramento, sono chiaramente differenti per formazione, struttura, inclinazione delle lettere,pressione esercitata sul foglio nella scrittura. In particolare nelle sottoscrizioni autografe si nota che è apposto il nome prima del cognome,contrariamente a quanto invece risulta nella firma contestata, che la lettera "L" tende ad avvolgere l'intera sottoscrizione mentre in quella riportata nel modulo di tesseramento la medesima lettera è notevolmente ridotta e l'intera firma risulta lineare,quasi elementare. La stessa lettera "E", iniziale del cognome, mentre nelle firme autografe si presenta in forma squadrata quella ritenuta apocrifa appare informa rotondeggiante. L'apocrifia rilevata della firma determina la declaratoria di invalidità del tesseramento tra la società A.S.D. Atletico Zagarolo e il calciatore Ludovico Enarsi. Gli atti devono essere trasmessi,ai sensi dell'art. 30 comma 21 C.G.S., alla competente Procura Federale per l'accertamento dei comportamenti tenuti ed eventuali deferimenti. L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa versata.
PQM
Il Tribunale Federale accoglieil reclamo dei Sigg.ri Enarsi Federico e Tabolacci Olga,dichiara nullo il tesseramento di Enarsi Ludovico di cui al modulo n. SGn. 4903306. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale,ai sensi dell'art. 30 comma 21C.G.S., per gli adempimenti di competenza. Ordina restituirsi la tassa.
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