F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 13 Ottobre 2016 Reclamo 005- CASCIO EUGENIO/SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO (richiesta svincolo per apocrifìa di firma).

Reclamo 005- CASCIO EUGENIO/SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO

(richiesta svincolo per apocrifìa di firma).

l sigg.ri Giuseppe Cascio ed Arianna Torroni, nella dichiarata qualità di genitori del calciatore Eugenio Cascio (nato a Bologna il 3 Marzo 1995 - matr. FIGC 4415818) , nonché quest'ultimo in proprio, hanno collettivamente proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente ratione materiae, onde conseguire giudizialmente lo svincolo del detto calciatore dalla soc. "Siepelunga Bellaria Calcio" poiché, a dire di essi ricorrenti, vi sarebbe " ... l'assoluta non corrispondenza al momento del tesseramento nel 2012 - 2013 delle firme ..."- cfr. ric. introduttivo.

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN  ha d'ufficio  rilevato  l'omesso  versamento della tassa reclamo che, a mente della vigente normativa, si pone quale condizione di procedibilità/ammissibilità  della domanda .

Ne consegue che la dedotta inammissibilità  non consente al TFN di decidere nel merito il reclamo, imponendo, di contro , una decisione di mero rito.

PQM

Il Tribunale Nazionale Federale- Sezione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

 

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