F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 06 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 22 Settembre 2016 Reclamo N.010- GAVAGNI LINDA/REAL AGLIANESE (richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

 

Reclamo N.010- GAVAGNI LINDA/REAL AGLIANESE

 (richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

Con atto del 21 luglio 2016, la calciatrice Linda Gavagni proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Toscana L.N.D. del 1 luglio 2016,che aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. presentata dalla stessa calciatrice. A fondamento del reclamo, la calciatrice sosteneva che:

nel corso dell'incontro del 21.12.2014 la stessa si era infortunata al ginocchio; tale infortunio le aveva impedito di partecipare agli allenamenti ed all'attività calcistica per lungo tempo; attesa la perdurante inattività ed il disinteresse della società, la calciatrice, in data

30 maggio 2016, aveva provveduto ad inviare alla società ed al comitato competente istanza di svincolo ex art.109 N.O.I.F.; detta istanza era ricevuta dalla società in data 31 maggio 2016 e dal Comitato in data 6 giugno 2016; con telegramma dell' 8 giugno 2016, la Real Aglianese, premesso di aver ricevuto la richiesta ex art.109 N.O.I.F. in data 1 giugno 2016, preannunciava la propria opposizione alla richiesta di svincolo; con opposizione presentata al Comitato Regionale Toscana L.N.D. in data 9 giugno 2016, la Real Aglianese chiedeva il rigetto dell'istanza di svincolo, ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art.109 N.O.I.F.; con provvedimento dell' 1 luglio 2016, il Comitato Regionale Toscana L.N.D. disponeva il mantenimento del vincolo in favore della Real Aglianese, in quanto sono stati disattesi dalla calciatrice i regolari inviti a presentare certificazione di idoneità all'attività sportiva; tale provvedimento doveva considerarsi viziato e/o illegittimo; invero, la richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. era stata ricevuta dalla Real Aglianese in data 31 maggio2016 e, pertanto, la società avrebbe dovuto preannunciare e proporre opposizione, nel rispetto dei termini previsti dall'art.109 N.O.I.F., e, dunque, entro 1' 8giugno 2016; la società, invece, aveva proposto opposizione solo il 9 giugno 2016 e, dunque, oltre i termini previsti dalla suddetta norma; il mancato rispetto del termine avrebbe determinato ,come previsto dal terzo comma dell'art.109 N.O.I.F., l'adesione della società alla richiesta di svincolo. Il reclamo era regolarmente comunicato alla società Real Aglianese, la quale, con atto dell'1 agosto 2016,depositava innanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sez. Tesseramenti, le proprie controdeduzioni. In particolare, la Real Aglianese sosteneva:  che la calciatrice Linda Gavagni non aveva ottemperato alle richieste della società di presentare la certificazione medica attestante la propria idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, così come richiesto dall'art.109 N.O.I.F.; che, in ogni caso, il reclamo doveva ritenersi infondato, atteso che la richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. era stata materialmente ricevuta dal legale rappresentante della Real Aglianese solo in data 1 giugno 2016; di fatti, la calciatrice aveva inviato la suddetta istanza, non presso la sede legale della società, bensì presso l'abitazione del legale rappresentante. Tale istanza era stata ricevuta dalla moglie del legale rappresentante in data 31maggio 2016, la quale, tuttavia, aveva consegnato l'istanza al marito solo in data 1 giugno 2016. Era da questo momento, pertanto, che iniziava a decorrere il termine di otto giorni previsto dall'art.109 N.O.I.F. per proporre opposizione avverso l'istanza di svincolo. Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, letti gli atti e sentite le parti, ritiene il reclamo fondato. Il secondo ed il terzo comma dell'art.109 N.O.I.F. così recitano: Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in" lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

Secondo tale norma, dunque, la società può proporre opposizione alla richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. nel termine di otto giorni dal ricevimento della stessa.

Detto termine, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, deve essere considerato perentorio. Con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine comporta l'adesione alla richiesta del calciatore.

Nel caso di specie, l'istanza ex art.109 è pervenuta al legale rappresentante della Real Aglianese in data 31 maggio 2016.

E' pacifico, difatti, che, in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove la notificazione venga  eseguita nella casa di abitazione del destinatario, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, determina la presunzione di conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, salvo che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di convivenza.

La circostanza, dunque, che la raccomandata contenente l'istanza di svincolo ex art.109 N.O.I.F. della calciatrice Gavagni sia stata ricevuta dalla moglie del legale rappresentante della Real Aglianese in data 31 maggio 2016, comporta che è da tale momento che l'atto può dirsi conosciuto dal legale rappresentante della Real Aglianese.

E'da tale momento, pertanto, che decorreva il termine di otto giorni ex art.109 N.O.I.F. Né, per sostenere il contrario, può valere la circostanza che l'istanza sia stata inoltrata, non presso la sede legale della società, ma presso l'abitazione del legale rappresentante. Dagli atti ufficiali della Federazione risulta, difatti, che il legale rappresentante della Real Aglianese ha indicato quale indirizzo per ricevere le comunicazioni proprio quello ove è pervenuta l'istanza di svincolo inviata dalla calciatrice Gavagni, ossia "Via G. Marcon n.43, 51031,Agliana".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo dichiarando lo svincolo dalla società Real Aglianese della calciatrice Gavagni Linda a decorrere dal 31 maggio 2016. Ordina restituirsi la tassa.

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