F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 12 Ottobre 2016 Reclamo 011-CHOE SONG HYOK/A.C.FIORENTINAS.P.A. (reclamo avverso inclusione nelle liste di svincolo ex art.107 N.O.I.F..- C.U.L.N.P. serie An.2 del 19.07.2016).

Reclamo 011-CHOE SONG HYOK/A.C.FIORENTINAS.P.A.

(reclamo avverso inclusione nelle liste di svincolo ex art.107 N.O.I.F..- C.U.L.N.P. serie An.2 del 19.07.2016).

Con atto datato 27 luglio 2016 il calciatore Choc Song Hyok ha presentato ricorso avverso lo svincolo disposto dalla ACF Fiorentina S.p.A.,pubblicato sul C.U.L.N.P. serie A n.2 del 19 luglio 2016,sostenendo che tale atto non era eseguibile in quanto lo stesso, tesserato in data 1 marzo 2016 per la sopraindicata società" quale giovane di serie" aveva sottoscritto un contratto di prestazione sportiva in data 31 maggio 2016.

Sosteneva quindi che tale contratto era stato depositato in  data 26 luglio 2016, non avendo a ciò provveduto la società che" avrebbe dovuto provvedere al deposito" così come disposto dalle norme Federali ed in ispecie dall'art.3.1 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C.,-L.N.P. serie A ed A.I.C.

In virtù di quanto sopra, nei termini previsti dalle sopracitate norme, ovvero entro il 60°giorno dalla sottoscrizione,il ricorrente aveva adempiuto – in data 26 luglio 2016 – a tale disposizione.

A seguito di tale deposito il tesseramento del calciatore si era trasformato da"giovane di serie"in Professionista e, quindi,lo svincolo era da considerarsi invalido e nullo.

Per affermare quanto sopra sosteneva che la A.C.F.Fiorentina S.p.A. si era resa artefice di una condotta illecita ed inadempiente sottolineando che il contratto,sottoscritto in data 31 maggio 2016 era da considerarsi perfettamente regolare e frutto di una concordata volontà delle parti non nota alla Lega di Serie A ma ben nota alla società A.C. Fiorentina.

Si concludeva pertanto con la formulata richiesta di dichiarare invalido e/o nullo lo svincolo ex art.107 comma 2 N.O.I.F.., pubblicato nel C.U. L.N.P. serie A  n. 2 in data 19 luglio 2016e, per l'effetto, dichiarare la continuità del tesseramento tra le parti con la modifica dello status da" giovane di serie "a Professionista a far data del 1 giugno 2016 o dalla diversa data di decorrenza accertata.

Invia subordinata, ovvero meramente disciplinare, si richiedeva la trasmissione di tutti gli atti inerenti la vicenda alla Procura Federale in ossequio all' art. 30 comma 2 C.G.S.

La A.C.Fiorentina, appreso dell'avvenuto deposito in data 26 luglio del contratto datato 31 maggio 2016 da parte del Calciatore CHOE SONG HYOK, il giorno successivo 27 luglio, inviava allo stesso, alla Lega Serie A Ufficio Tesseramenti e p.c. alla presente sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, una PEC nella quale indicava che il contratto era da considerarsi palesemente invalido " sotto vari profili"  e specificava, tra l'altro, che lo stesso sarebbe stato " postdatato "al 31 maggio 2016 benchè fosse stato redatto e sottoscritto in data 1 marzo 2016, allegando altresì ulteriore corrispondenza inviata in data 15 luglio 2016 via PEC ai legali del  Calciatore (ritualmente nominati da quest'ultimo) con la quale non solo veniva confermata la  invalidità del  contratto a suo tempo sottoscritto – ed ancora non depositato –ma si precisava che la Società avrebbe interrotto il rapporto in essere con il calciatore qualificato " giovane di serie" e che sarebbe stato inserito il nominativo dello stesso nella lista di svincolo così come  disposto dalla vigente normativa, cosa quest'ultima realmente e ritualmente effettuata.

Nella comunicazione del 27 luglio 2016 veniva quindi inserita una formale diffida al perfezionamento dell'iter di tesseramento del calciatore CHOE SONG HYOK per la A.C.Fiorentina S.p.A. con contestuale richiesta di inoltrare lo scritto a tutti gli Uffici Federali competenti.

Con lettera datata 3 agosto 2016 la Segreteria di questa sezione del Tribunale Federale Nazionale richiedeva tutti gli atti inerenti al procedimento instaurato sia seguito del ricorso presentato in data 27 luglio 2016 dal calciatore CHOE SONG HYOK, atti che la Lega di serie A trasmetteva in data 4 agosto.

Sempre in data 3 agosto 2016 la Lega di serie A adiva questa sezione del Tribunale Federale al fine di decretare o meno la validità del contratto economico e relativo tesseramento, contratto intervenuto tra la A.C. Fiorentina ed il calciatore CHOE SONG HYOK.

Tale richiesta veniva inviata per conoscenza,oltre che  alle parti contraenti, anche alla Procura Federale.

La A.C. Fiorentina S.p.A. con atto datato 2 agosto 2016 effettuava le proprie controdeduzioni in relazione alla richiesta di annullamento dello svincolo effettuato chiedendo di respingere tale richiesta e,nel motivare le proprie convinzioni, premetteva di aver posto già al vaglio della Procura Federale, in toto, la vicenda.

Evidenziava infatti, informa però piuttosto criptica, che da una "audit interna "effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi e della loro reale formulazione, erano emerse delle criticità e si riservava di esprimere la propria valutazione nell'ambito di qualsivoglia giudizio riguardante la validità ed efficacia del modulo di contratto professionistico.

Specificava quindi che il proprio comportamento era scaturito dall' aver dovuto constatare che tutta la operazione non era stata impostata in forma anche giuridicamente corretta e praticabile per cui aveva deciso, nei tempi indicati dalle normative, di interrompere il rapporto con il calciatore CHOE SONG HYOK nato il giorno 8 febbraio 1988 a PYONGANG ovvero nella Corea del Nord.

Questo Tribunale nella riunione del 5 settembre 2016 ha preso in esame la vicenda e, verificata la ritualità della richiesta, in uno con le condizioni tutte di ammissibilità e procedibilità, ha disposto l’audizioni di entrambe le parti così come dalle stesse indicato.

Presenti i legali, sia del calciatore che della società, si è provveduto a verbalizzare quanto dagli stessi dichiarato.

I difensori del calciatore, dopo essersi riportati al contenuto del ricorso hanno espressamente dichiarato," che la data del 31 maggio 2016 non è stata artificiosamente creata" e quanto sopra è stato confermato dalla controparte con la specifica precisazione che non vi è stata alcuna modifica di tale data che le parti concordemente hanno convenuto di apporre già in data 1 marzo 2016, quando l' accordo è stato realmente sottoscritto, e che le ragioni di tale concorde posticipazione della data sono state esposte e documentate in una denunzia inoltrata alla Procura Federale.

Viene altresì prodotta dalle parti documentazione concernente scambio vicendevole di corrispondenza riferendosi al periodo di tempo intercorso tra il 29 giugno ed il 17 luglio 2016 e di rappresentanti del calciatore hanno dichiarato di essere all'oscuro del contenuto della denunzia presentata alla Procura Federale contestando così la ricostruzione dei fatti così come indicata dalla A.C.Fiorentina S.p.A.

A questo punto, quest'ultima ha insistito per la concessione di un termine per la presentazione di una memoria e data le richiesta è stata manifestata l'opposizione dei difensori del calciatore.

Il Tribunale, infine, rilevato che in epoca successiva alla presentazione del ricorso da parte del calciatore CHOE SONG HYOK è pervenuta dalla LEGA Serie A una richiesta di giudizio, e  che, seppur tale richiesta non sia integralmente coincidente con il tema in esame, ritenendo opportuno accertare ogni elemento di fatto attinente la validità dell'accordo economico datato 31 maggio 2016, ha emesso un'ordinanza con la quale si è disposto che le parti presentino eventuali memorie integrative ed ogni documento pertinente all'accertamento in esame, ivi compresa la denuncia che la A.C. Fiorentina assume di aver inoltrato alla Procura Federale, ed ha concesso un termine a tutte le parti, rinviando la decisione a nuovo ruolo. Successivamente nella riunione del 3 ottobre 2016, sempre alla presenza di tutti i difensori delle parti, si è nuovamente esaminata la vicenda e, constatato che dall'esame di tutta la documentazione inviata e prodotta, valutata come osservata ogni garanzia per l'avvenuto espletamento completo del contraddittorio, questo Tribunale ha reputato di poter decidere su entrambi i procedimenti emettendo due giudizi separati ed a scioglimento delle riserve formulate nella riunione ha ritenuto inammissibile la produzione effettuata.

Nel merito esaminato quindi il ricorso presentato dal calciatore CHOE SONG HYOK avverso il provvedimento di svincolo pubblicato sul C.U. serie A n.2 del 19 luglio 2016 ritiene che lo stesso sia stato effettuato nel più completo rispetto della normativa vigente sia perché tempestivamente  richiesto sia perché all'atto dell'emissione  dello stesso l'accordo economico non era neppure stato depositato e l'art.39 comma 3 indica chiaramente che la decorrenza di un tesseramento è stabilita dalla data di deposito. Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il reclamo del calciatore CHOE SONG HYOK proposto avverso il provvedimento di svincolo con effetto dal 19.07.2016 (C.U.n.2 della L.N.P.SerieA).Ordina incamerarsi la tassa.

 

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