F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 023- CARDIAS PIETRO e PORCU CINZINS.E.F. TORRES 1903 SRL (apocrifìa di firma)

 

Reclamo 023- CARDIAS PIETRO e PORCU CINZINS.E.F. TORRES 1903 SRL

(apocrifìa di firma)

"Il figlio Michael resta affidato alla madre, la quale si impegna a provvedere ad ogni necessità e ad allevarlo ed educarlo secondo i migliori canoni pedagogici ... " -cfr. sentenza cit. in atti.

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti i sigg.ri Cardias Pietro e Porcu Cinzia Paola Ombretta quali genitori del minore Cardias Luca che lamentano la nullità del tesseramento a favore della S.E.F. Torres 1903 s.r.l., per la stagione 2016-2017, adducendo che le firme  apposte in calce al tesseramento datato 18/9/2014 sono apòcrife , per non averlo mai sottoscritto nessuno dei componenti familiari.

Sigla il reclamo anche il calciatore.

Risulta acquisito dalla Lega Pro anche il relativo tesseramento, così come è in atti la relativa tassa  reclamo.

Nulla deduce la società calcistica, benché formalmente notiziata.

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti valutata anche la documentazione di confronto inviata dai ricorrenti e con data antecedente all'impugnato tesseramento , evidenzia come le firme apposte in calce al modulo appaiano del tutto dissimili da quelle riscontrabili dai documenti ufficiali, per andamento e tratto grafico ed, ancor più, per i tratti distintivi e le coazioni estrinsecative che connotano i tracciati dai ricorrenti prodotti.

Va dunque dichiarata la nullità del tesseramento in questione per apocrifìa delle firme .

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti non può non rilevare che i ricorrenti abbiano presentato la relativa richiesta a distanza di due anni dalla data del contestato tesseramento , circostanza che merita maggiore approfondimento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Cardias Luca con la S.E.F. Torres srl.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza .

Ordina restituirsi la tassa .

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