F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 029 – FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO (ART. 111 N.O.I.F.)

 

Reclamo 029 - FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO

(ART. 111 N.O.I.F.)

Con ricorso del 24 novembre 2016 il calciatore Alessandro Fanunza (nato a Cagliari il 17/07/1996; matr. FIGC 4797836) ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti al fine di ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F. dalla Società Selargius Calcio (matr. FIGC 60894).

La domanda risulta fondata e va accolta .

A sostegno della propria istanza, il calciatore ha affermato  e  dimostrato  documentalmente  di avere trasferito da  oltre un anno la propria residenza dal Comune di Sant'Andrea Frius (CA) a Cartagena in Spagna.

Va altresì segnalato  che  la  società,  alla  quale  è  stata  regolarmente  inviata  la  domanda  di svincolo, nulla ha osservato .

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso del calciatore  Fanunza Alessandro a far data da oggi.

Ordina restituirsi la tassa.

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