F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 029 – FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO (ART. 111 N.O.I.F.)
Reclamo 029 - FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO
(ART. 111 N.O.I.F.)
Con ricorso del 24 novembre 2016 il calciatore Alessandro Fanunza (nato a Cagliari il 17/07/1996; matr. FIGC 4797836) ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti al fine di ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F. dalla Società Selargius Calcio (matr. FIGC 60894).
La domanda risulta fondata e va accolta .
A sostegno della propria istanza, il calciatore ha affermato e dimostrato documentalmente di avere trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Sant'Andrea Frius (CA) a Cartagena in Spagna.
Va , altresì , segnalato che la società, alla quale è stata regolarmente inviata la domanda di svincolo, nulla ha osservato .
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso del calciatore Fanunza Alessandro a far data da oggi.
Ordina restituirsi la tassa.
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