F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 039 – ROSA PAOLO e SAYA ROSA/A.S.D. FORTITUDO C. ROMA F.C. (richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatore Rosa Francesco).
Reclamo 039 - ROSA PAOLO e SAYA ROSA/A.S.D. FORTITUDO C. ROMA F.C.
(richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatore Rosa Francesco).
Con ricorso del 8.2.2017 i sigg.ri Paolo Rosa e Saya Rosa nella qualità di genitori del calciatore Rosa Francesco hanno proposto ricorso per ottenere lo svincolo ex art. 109 N.0.1.F. Invero i reclamanti affermano che, nella qualità ed in nome e per conto del di loro figlio Francesco Rosa, tesserato con la società Fortitudo Roma srl per la stagione 205/2016 avrebbero raggiunto un accordo scritto per l'inserimento del minore nelle liste di svincolo per inattività per la stagione in corso. I ricorrenti affermano che in sede di nuovo tesseramento apprendevano però che il di loro figlio, non risultava essere stato inserito nelle citate liste risultando per l'effetto era ancora tesserato con la società Fortitudo Roma srl. A sostegno delle proprie tesi i ricorrenti hanno allegato due dichiarazioni della società che comprovano sia il mancato utilizzo del calciatore sia il mancato inserimento dello stesso, ad opera della società, nelle liste di svincolo per mero errore. Instaurato il contraddittorio i fatti, in mancanza di espresse contestazioni da parte della società ed in seguito anche alle ammissioni della stessa i fatti e le circostanze di cui sopra hanno pertanto trovato riscontro e pertanto il mancato utilizzo del calciatore conformemente ai presupposti di cui al richiamato art.109 N.O.I.F.
P. Q. M.
il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il calciatore ROSA Francesco svincolato dalla società Fortitudo C. Roma FC a fare data dal 20.2.2017.
Ordina restituirsi la tassa.
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