F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 040 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO LND – DIV.es (posizione di tesseramento calciatore Costa Joao Renato).

Reclamo 040 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO LND - DIV.es

(posizione di tesseramento calciatore Costa Joao Renato).

Con atto del 02 febbraio 2017, la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5- ha richiesto al TFN di pronunciarsi sul tesseramento del calciatore Costa Joao Renato, esponendo in fatto che quest'ultimo era stato tesserato per la Sri Acqui Calcio 1911 in data 02 settembre 2016 con lista n. DL5372206; che successivamente lo stesso calciatore, in data 2 dicembre 2016 era stato trasferito dalla Sri Acqui Calcio alla ASD Città di Asti con lista n. DL 6011490; che, infine, la predetta società cedente, in data 15 dicembre 2016, era stata dichiarata rinunciataria al campionato, con conseguente svincolo dei calciatori per essa tesserati.

Poiché la "lavorazione della pratica" del 2 dicembre 2016 (trasferimento alla ASD Città di Asti)) non era ancora perfezionata alla data di svincolo dei calciatori della Sri Acqui, si è artificiosamente rimediato all'impossibilità di registrare il trasferimento con il deposito di un "aggiornamento di posizione" del calciatore Costa, tramite atto meccanizzato del 05 gennaio 2017.

Le particolari vicende attinenti al trasferimento del calciatore ed al suo tesseramento in favore della ASD Città di Asti avevano indotto le società Bergamo La Torre e Rhibo Fossano a presentare reclamo al Giudice Sportivo avverso l'esito delle gare disputate il 7 e 21 gennaio con la Soc. Città di Asti, per aver impiegato il calciatore Costa pur in presunta posizione irregolare di tesseramento.

Il T.F.N., preso atto di quanto sopra e ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 30 comma 18 lett. B) C.G.S., si esprime nel modo che segue.

In base alla cronologia dei vari movimenti di tesseramento relativi al calciatore Costa Joao Renato, risulta in maniera incontestabile che la Società Acqui Calcio, titolare del cartellino di quest'ultimo, fin dal 2 settembre 2016, lo ha regolarmente trasferito alla ASD Città di Asti con la lista n. DL 6011490 in data 01/09/2016, inviando la documentazione con raccomandata del giorno successivo n. 15073713418-9 alla competente Divisione di Calcio a 5, che nella nota in atti (foglio 2) del 31/01/2017 (prot. 1775) riconosce il ricevimento dell' atto di trasferimento, ma spiega il mancato inserimento nel sistema con i tempi di lavorazione che sono maturati dopo il 15 dicembre 2016, quando cioè era intervenuto lo svincolo dei calciatori della cedente Soc. Acqui Calcio 1911, perché rinunciataria.

A tale impossibilità sopravvenuta, di inserimento nel sistema  meccanizzato del passaggio del calciatore in data 2 dicembre 2016, si è ritenuto di poter ovviare "artificiosamente" con il deposito di una nota di aggiornamento di posizione, che è stata registrata ed inserita nel meccanografico solo il 05 gennaio 2017 .

Tale "artificio" non può ovviamente togliere validità ed efficacia al trasferimento del 1/12/2016 (pervenuto il 2/12/2017), in quanto formalmente regolare, non contestato dalle parti e neppure inficiato dallo svincolo dei calciatori della Sri Acqui Calcio, intervenuto solo successivamente, il 16 dicembre 2016, quando cioè il calciatore Costa era già tesserato con l'ASD Città di Asti.

P.Q.M.

Provvedendo sulla richiesta di giudizio della Divisione Calcio A Cinque, dichiara valido ad ogni effetto il trasferimento del calciatore Costa Joao Renato tesserato in favore della ASD Città di Asti Calcio A 5 (lista n. DL 6011490), con decorrenza dal 2 dicembre 2016.

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