F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 036 – ZENJILI ALMIN/U.S. BUTTRIO (richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F.)

Reclamo 036 - ZENJILI ALMIN/U.S. BUTTRIO

(richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F.)

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Zenjili Almin per ottenere lo svincolo dalla società di calcio U.S. Buttrio per cambio di residenza, ex art. 111 N.0.1.F., avendo trasferito la propria residenza dal comune di Buttrio (UD) a quello di Appiano S.S.D. Vino (BZ).

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo, che nulla deduce.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 N.0.1.F., dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Appiano S.S.D. Vino (BZ), in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

P. Q.  M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso così come proposto dal calciatore Zenjili Almin e dichiara lo svincolo dalla società U.S. Buttrio a far data da oggi.

Ordina restituirsi la  tassa.

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