F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 044 – TOTA CLAUDIO e RIZZA ANNAMARIANIGOR PERCONTI (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Tota Alessandro)

 

Reclamo 044 - TOTA CLAUDIO e RIZZA ANNAMARIANIGOR  PERCONTI

(annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Tota Alessandro)

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, I Sigg.ri Claudio Tota e Annamaria Rizza hanno chiesto l'annullamento del tesseramento del proprio figlio minore TOTA ALESSANDRO, nato a Roma il 21.11.2002 matr. 2681250, in favore della A.S.D. P. Vigor Perconti, eccependo di non aver mai sottoscritto alcun modulo di tesseramento e deducendo l'apocrifia delle firme poste in calce al modulo di tesseramento n. SG5047434.

Questo Tribunale ha provveduto ad acquisire agli atti il modulo di tesseramento n. SG5047434 del calciatore Tota Alessandro.

La società A.S.D. P. Vigor Perconti Sporting ha trasmesso dichiarazione nella quale si afferma l'autenticità delle firme e la regolarità del modulo di tesseramento.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Sussiste, infatti, totale difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di tesseramento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché di quelle fornite dagli stessi ricorrenti (patente di guida e carta d'identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del modulo di tesseramento) e tale difformità non consente alcuna similitudine di grafia nella operazione di diretta comparazione . I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l'apocrifìa delle firme in questione con il conseguente annullamento del tesseramento del calciatore Tota Alessandro .

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo dei sigg.ri Tota Claudio e Rizza Annamaria e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Tota Alessandro di cui alla nota n° SG5047434 in favore della società Vigor Perconti.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

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