F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFNT del 10 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/ TFNT del 20 Marzo 2017 (dispositivo) – Reclamo 043 – FOIS SALVATORE e PIRASTRU ANNA MARIA/S.E.F. TORRES SASSARI (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Fois Marco)

Reclamo 043 -     FOIS SALVATORE e PIRASTRU ANNA MARIA/S.E.F. TORRES SASSARI

(annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Fois  Marco)

Con atto del 22 febbraio 2017, i sigg.ri Fois Salvatore e Pirastru Maria, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Fois Marco, calciatore tesserato per la Sri Torres 1903, proponevano reclamo avverso il predetto tesseramento, chiedendone l'annullamento per apocrifia delle loro firme apposte in calce alla variazione di tesseramento n. 1402G2549 valido a partire dalla stagione sportiva 2014/2015. La sezione Tesseramenti del T.F.N. adita, verificava la rituale instaurazione del procedimento, acquisendo le controdeduzioni della Società Torres con data 10 marzo 2017, con le quali si eccepiva preliminarmente la tardività del reclamo rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art.100 comma 5 NOIF e, comunque, la sua infondatezza anche nel merito per aver avuto i genitori del calciatore piena consapevolezza del tesseramento.

Il T.F.N. nella riunione del 20 marzo 2017, valutate le risultanze documentali in atti, ha deciso per il rigetto del reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

Infatti, pur  dovendosi disattendere l'eccezione di tardività del reclamo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 100 comma 5 NOIF, non applicabile ai casi come quello in esame in cui il reclamo è presentato da soggetti che assumono di non aver avuto conoscenza dell'atto contenente il tesseramento, il reclamo appare ugualmente infondato nel merito e come tale deve essere respinto.

Invero, emerge dagli atti che il tesseramento del minorenne calciatore . Marco Fois è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire oltre due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti) il calciatore ha preso parte ad oltre cento incontri di calcio, anche in epoca recente (l'ultima gara è quella dello scorso 5 marzo 2017).

Pertanto, anche prescindendo da una verifica certa dell'apocrifìa delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento , deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all'oscuro della militanza calcistica del figlio minorenne, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso.

P.Q.M.

Il T.F.N. sezione tesseramenti, rigetta il reclamo proposto dai rappresentanti  legali del calciatore minorenne Fois Marco.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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