F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFNT del 04 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 01/ TFNT del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – Reclamo 048 – COZZOLINO SALVATORE/A.S.D . SCAFATESE CALCIO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Reclamo 048 -   COZZOLINO SALVATORE/A.S.D . SCAFATESE CALCIO

(ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Con ricorso del 5 giugno 2017 il sig. Salvatore Cozzolino,  nato a Torre del Greco (NA) il 31/07/1995, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 10/05/2017, dal CR Campania Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo per accordo ex art.108 NOIF dalla società A.S.D. Scafatese Calcio 1922. Invero il ricorrente afferma che in data 07/10/2016 sottoscriveva il modulo federale di svincolo con la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922 e che in pari data avrebbe provveduto all'invio del detto modulo a mezzo raccomandata che sarebbe stata recapitata al Comitato competente in data 10/10/2016. Successivamente in data 10/05/2017 il CR Campania comunicava il rigetto della istanza atteso che il modulo federale di svincolo sarebbe stato depositato, presso il Comitato competente , oltre il termine di gg venti (ex art.108 NOIF) dalla sua sottoscrizione . Il ricorrente pone a fondamento due motivi la tempestività della deposito atteso l'invio nel termine di cui all'art.108 N.O.I.F..

Risulta instaurato regolarmente il contraddittorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I documenti prodotti (riscontrati anche dal Comitato competente e non contestati) hanno effettivamente provato che l'invio della raccomandata dei moduli federali è avvenuta nel termine di gg 20 (l'accordo è stato sottoscritto in data 07/10/2016 e l'invio della missiva è stato effettuato in pari data) e che comunque l'atto risulta depositato presso il CR Campania in data 10/10/2016. Orbene ed indipendentemente dall'invio, è provato che il deposito è stato comunque effettuato nel maggiore termine (30/06/2017) previsto dalle circolari federali e come espressamente riportato nel modulo federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso presentato dal calciatore Cozzolino Salvatore e per l'effetto lo dichiara svincolato dalla società A.S.D. Scafatese Calcio a far data dal 1° luglio 2017.

Ordina restituirsi la tassa.

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