F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD SAN MARCO PER LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI BAULÉ MARCO – FELICETTI MASSIMILIANO DAL 7.10.2017.

 

RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD SAN MARCO PER LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL  TESSERAMENTO DEI CALCIATORI BAULÉ MARCO – FELICETTI MASSIMILIANO DAL 7.10.2017.

Con atto del 06.11.2017 la ASD San Marco (matr. FIGIC 933116), ha proposto reclamo al fine di dichiararsi la validità dei tesseramenti degli atleti Baulé Marco, nato a Rende (CS) il 23.12.1983 (matr. FIGC 3571297) e Felicetti Massimiliano, nato a Paola (CS) il 05.09.1997 (matr. FIGC 4815584) asseritamente inoltrati all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Calabria a mezzo raccomandata il 07.10.2017.

Il reclamo è inammissibile.

Questo Tribunale rileva, infatti, che la reclamante non ha provveduto a versare la tassa reclamo prevista.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD San Marco. Ordina addebitarsi la tassa non versata.

 

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