F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 13 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. KONE AMADOU (01.01.1998 – MATR. FIGC 1012513) – TESSERRATO DELLA SOCIETÀ ASD REAL MELEGNANO 1928.

 

RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 13 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. SULLA  POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. KONE AMADOU (01.01.1998 – MATR. FIGC   1012513) – TESSERRATO DELLA SOCIETÀ ASD REAL MELEGNANO 1928.

Con comunicazione datata 11/09/2017 il Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. chiedeva a questo Tribunale il giudizio relativamente ad una doppia richiesta di tesseramento relativa al Calciatore Kone Amadou nato il 1/1/1998.

Indicava il Comitato che erano ivi giunte una richiesta (DL 6592163) di tesseramento in favore della Società Real Melegnano 1928, con firma elettronica, inviata con la nuova procedura, in data 07/09/2017 ed una seconda richiesta (DL 6349810) in favore della AC Superga Watt Muzza inviata in data 09/09/2017 ovvero in data successiva.

Esaminata la vicenda nel corso della riunione del giorno 23 ottobre 2017 questo Tribunale emetteva una ordinanza con la quale disponeva, ritenendo utili ulteriori accertamenti il rinvio della trattazione alla data del 01/12/2017 disponendo altresì la comparizione del calciatore e dei dirigenti di entrambe le Società.

Alla successiva riunione del 01/12/2017 veniva data lettura delle memorie inviate, nel frattempo, dal tesserato e dalla AC Superga Watt, con le quali veniva richiesto di voler giustificare le mancate comparizioni e, contestualmente, la stessa Società Superga Watt forniva delucidazioni esaustive sull’accaduto addossandosi le responsabilità dello stessa causato, a loro dire, da un errore della loro segreteria.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale osserva che, indipendentemente dalle responsabilità per l’accaduto, le NOIF vigenti sono molto chiare nell’indicare che deve osservarsi il rispetto del principio temporale in cui i documenti giungono o vengono trasmessi nella loro completezza ai competenti Uffici Federali.

Devesi pertanto considerarsi valida la richiesta di tesseramento in favore della ASD Real Melegnano 1928 in quanto inviata per prima, ovvero in data 07/09/2017 e convalidata dall’ufficio ricevente in data 08/09/2017.

Per quanto concerne invece gli eventuali elementi di responsabilità da parte di tesserati, gli atti dovranno essere inviati alla competente Procura Federale.

Alla luce di quanto sopra e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Comitato Regionale Lombardia – L.N.D., conferma il tesseramento del calciatore Kone Amadou, nato il 01.01.1998 in Mali, con matricola F.I.G.C. 1012513, in favore della Società ASD Real Melegnano 1928.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

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