F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA ASD CONTRO IL CALCIATORE MINORE TOCCI THOMAS E I GENITORI TOCCI MASSIMO E DE MARZI LAURA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.

RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA ASD CONTRO IL CALCIATORE MINORE TOCCI  THOMAS E I GENITORI TOCCI MASSIMO E DE MARZI LAURA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109  NOIF.

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la SS Romulea ASD al fine di sentir revocato lo svincolo del calciatore Tocci Thomas – matricola F.I.G.A. 5645127 – per inattività, ex art. 109 NOIF, concesso dal C.R. Lazio.

Adduce la Società che avverso tale iniziale richiesta aveva provveduto ad inviare al Comitato competente la propria opposizione, rimessa anche al calciatore, ove si rappresentavano i motivi di opposizione quale, di fatto, l’indisponibilità del calciatore ex art. 109, comma I NOIF.

In particolare si dichiarava di come il calciatore, infortunatosi il 28/8/2017 durante un allenamento, era tornato disponibile solo in data 23/10/17, allorquando lo stesso rimetteva alla Società il certificato di avvenuta guarigione ed idoneità alla ripresa sportiva, seppure con data 12/9/17; la richiesta di svincolo era datata 10/10/2017.

 A corredo della indisponibilità del calciatore la Società rimetteva copia del brogliaccio interno con le annotazioni dello staff medico.

Il Sig. Tocci Massimo e la Sig.ra De Marzi Laura, quali genitori del minore Thomas, notiziati anche del reclamo presentato innanzi al presente Tribunale, inviavano proprie note controdeduttive a sostegno della validità del provvedimento del C.R. Lazio in merito al riconosciuto svincolo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ritenendo di dover acquisire il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva del calciatore minore Tocci Thomas, in corso di validità per la stagione sportiva 2017/18, con ordinanza faceva obbligo alla Società di rimetterlo, rinviando a nuovo ruolo la decisione.

Acquisito ogni elemento utile ed indispensabile il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti in primo luogo ritiene valida l’opposizione formulata innanzi al C.R. Lazio dalla Società e in contrapposizione alla richiesta di svincolo, dal momento che la stessa era stata preannunciata al calciatore, anche se la relativa ricevuta di spedizione non era stata in prima battuta allegata, come da consolidata giurisprudenza della Sezione.

Nel merito si rilevava come effettivamente il calciatore, infortunatosi durante il mese di agosto, non risultava a disposizione della Società sino alla comunicazione di avvenuta guarigione, strumentalmente effettuata dal calciatore, nella qualità, successivamente alla data di inoltro della relativa richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF.

In oltre il Tribunale rileva come l’iniziativa del calciatore sia stata oltremodo intempestiva, dal momento che la normativa di riferimento non obbliga la Società a convocare il tesserato per le prime quattro gara di campionato ma, a ragion veduta, indica la data del 30 novembre quale dies ad quem per la partecipazione a gare di campionato; il calciatore presenta la propria richiesta allo scadere delle prime quattro gare.

Ogni altra questione, allo stato, appare assorbente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Romulea ASD e, per l’effetto, dichiara valido ed efficace il vincolo del calciatore minore Tocci Thomas (15.07.2002) a favore della predetta Società.

Dispone la restituzione della tassa.

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