F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 51 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.

RECLAMO N°. 51 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.

 Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i Sig.ri Guerra Edmondo e Rodriguez De Souza Renata quali genitori del minore Guerra Edmondinho Joao, avverso il tesseramento del calciatore a favore della Pol. D. Villimpentese, per la stagione sportiva 2017/18, e del successivo vincolo a favore della AC Castel d’Ario, per non aver mai sottoscritto i tesseramenti; in oltre dai documenti acquisiti le firme apposte in calcio agli stessi risultano apocrife.

Allegati al reclamo vi è anche copia dei rispettivi documenti di identità, con data antecedente all’iniziativa, quali documenti di comparazione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.  Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, così come risulta notiziata la sola Società di appartenenza iniziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 5 CGS.

Dall’esame della documentazione prodotta e dalla lettura dell’esposizione dei fatti si rileva come il calciatore contesta si il primo tesseramento a favore della Pol. D. Villimpentese 1992 per apocrifia delle firme ma, anche, il trasferimento alla AC Castel D’Ario e per la stessa stagione sportiva in corso, pur riconoscendo di aver partecipato con la medesima Società alla disputa delle partite di pre-campionato.

Rivendicazioni economiche avrebbero determinato la volontà di adire gli Organi di Giustizia, per la dichiarazione di annullamento del primo tesseramento ed, anche, del successivo.

Quanto sopra è stato valutato dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, il quale ritiene necessario il coinvolgimento anche della AC Castel D’Ario nel giudizio in oggetto e quale soggetto di tutela processuale; il mancato invio alla su indicata Società rende inammissibile il reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 5 del CGS, lenendo il diritto della stessa a controdedurre. 

Tanto obbliga il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a non poter valutare nel merito il reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato da Guerra Edmondo e De Souza Renata, relativamente al calciatore Guerra Edmondinho Joao, nato il 23.12.2000 – matr. FIGC 6693505.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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