F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 50 – CARRARESE CALCIO 1908 SRL – ANDREI TIZIANO – 20.1.1998 – MATR. FIGC 5213798 – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL VINCOLO DEL TESSERAMENTO CALCIATORE.
RECLAMO N°. 50 – CARRARESE CALCIO 1908 SRL – ANDREI TIZIANO – 20.1.1998 – MATR. FIGC 5213798 - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL VINCOLO DEL TESSERAMENTO CALCIATORE.
Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la Srl Carrarese Calcio 1908 per chiedere “l’immediata risoluzione di qualsivoglia giuridica efficacia del rapporto di addestramento tecnico del calciatore Andrei Tiziano a far data dal 30/3/18”.
Adduce la Società che la richiesta trae origine dal rifiuto del calciatore a sottoporsi ad un controllo antidoping disposto da Nado Italia, al termine della gara di Lega pro del 29/3/18, comportamento tale da costituire una grave violazione della normativa Federale vigente in materia di lotta contro il doping, tale da determinare discredito e danno per la Società, il cui operato è improntato al rispetto dei valori e del codice etico.
Il reclamo risulta inviato al calciatore, così come risulta versata la relativa e necessaria tassa di reclamo.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere alla Lega Italiana Calcio Professionistico il relativo Tesseramento e la successiva Variazione di Tesseramento, oltre al Verbale di Prelievo Antidoping-Urina, del 29/3/18.
Avverso tale richiesta controdeduce il calciatore Andrei Tiziano il quale, giovane di serie con rapporto di addestramento tecnico a favore della Società e con scadenza al 30/6/18, contesta ogni addebito evidenziando, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, oltre alla nullità del ricorso; nel merito evidenzia l’inopportuna quanto intempestiva richiesta della Società, dal momento che lo stesso non era stato assoggettato ad alcuna misura disciplinare cautelare, giustificando tale rinuncia per motivi psicologici e per non riuscire ad eseguire il controllo, circostanza desumibile dai ripetuti e plurimi tentativi di minzione effettuati dall’atleta, sotto il controllo di un terzo soggetto, oltre ad evidenti vizi formali del controllo.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo intende soffermarsi sull’eccezione preliminare proposta dal calciatore laddove, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 15 CGS, la competenza dell’Organo adito riguarda “le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori”; laddove l’oggetto del reclamo è la chiesta risoluzione del rapporto di tesseramento.
Orbene in ossequio del più ampio principio civilistico del tantum devolutum quantum appellatum, ci si dovrà occupare della sola competenza per materia del Tribunale, laddove l’eccezione proposta non appare per nulla peregrina non contemplandosi, tra i doveri del Tribunale, quello di decidere in merito alla risoluzione del vincolo.
In oltre il calciatore evidenzia come nessun altro provvedimento potrà essere reclamato al Tribunale non concernendo la richiesta né un provvedimento di tesseramento, né di trasferimento né di svincolo dell’atleta.
Tali circostanze sono state ribadite, in sede di comparizione, dall’atleta, così come rappresentato, difeso e domiciliato, ove si è ribadito anche dell’assenza di qualsivoglia provvedimento inibitorio; a conforto del proprio pensiero è stato chiesto, acquisito ed allegato al fascicolo istruttorio anche la decisione del Collegio Arbitrale del 18/5/18 che ha dichiarato inammissibile la domanda così come proposta dalla Società, per la particolare natura del rapporto, dichiarando inammissibile la domanda.
Le argomentazioni presentate dal calciatore appaiono condivisibili e P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Carrarese Calcio 1908 Srl.
Ordina addebitarsi la tassa.
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