F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 1 – ASD ACIREALE – MANES ALESSANDRO (CALCIATORE – MATR. FIGC 4489249 –25.01.1994) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 108 NOIF).

RECLAMO 1 – ASD ACIREALE – MANES ALESSANDRO (CALCIATORE – MATR. FIGC  4489249 –25.01.1994) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –  AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 108 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

preso atto che la Società ASD Acireale non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell’art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Acireale. Dispone addebitarsi la tassa.

 

 

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti

Avv. Andrea Annunziata

 

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2018.

 

 

Il Segretario Federale                                             Il Presidente Federale

Antonio Di Sebastiano                                             Gabriele Gravina

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