F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 9 – COLOMBO VALENTINA (CALCIATRICE – MATR. FIGC N. 5148201 – 7.12.1997) – ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

RECLAMO 9 – COLOMBO VALENTINA (CALCIATRICE – MATR. FIGC N. 5148201 – 7.12.1997) – ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

Con atto del 31.07.2018 la calciatrice Valentina Colombo, nata a Roma il 07.12.1997 matr. 5148201, ha proposto reclamo avverso il comunicato della Divisione Calcio a 5 pubblicato con il C.U. n. 5 del 10.07.2018 di diniego dello svincolo ex art. 109 delle NOIF dalla ASD SS Lazio Calcio a 5.

A sostegno di quanto richiesto, l’istante ha depositato documentazione dalla quale risulta che in data 09.01.2018 è stato trasmesso dalla calciatrice alla resistente il certificato di idoneità agonistica e ha dedotto che successivamente la Società non l’ha convocata per alcuna gara.

La Società resistente si è costituita deducendo di aver richiesto alla calciatrice per due volte il certificato medico di idoneità e contesta alla stessa di non aver partecipato alle sedute di allenamento e di non aver risposto alle convocazioni senza, tuttavia, depositare in atti le prescritte convocazioni e relative contestazioni.

Per completezza di esposizione si osserva che l’art. 109 NOIF prevede che la calciatrice sia a disposizione della Società entro il 30 novembre e che un atleta per poter prendere parte agli allenamenti e alle partite deve necessariamente aver superato la visita medica di idoneità (art. 43 NOIF). Nel nostro caso la Società dopo la lettera di convocazione del settembre 2017 ha atteso la fine del mese di dicembre 2017 per convocare nuovamente a visita medica la calciatrice.

Il reclamo della calciatrice risulta meritevole di accoglimento in quanto, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità sulla mancata presentazione del certificato medico entro il 30.11.2017, la Società, una volta ricevuto il certificato medico, non ha convocato la calciatrice per le gare prescritte dall’art. 109 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla calciatrice Colombo Valentina - matr. FIGC n. 5148201 – 7.12.1997, e per l’effetto, dichiara la stessa svincolata dalla Società ASD SS Lazio Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

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