F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 24 – ASD KERALPEN BELLUNO – ASD POLISPORTIVA SAN MARCO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE LAGO GIADA – 6.12.1993 – MATR. FIGC 6845721).

RECLAMO 24 – ASD KERALPEN BELLUNO – ASD POLISPORTIVA SAN MARCO - (RICORSO EX ART.  30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE LAGO GIADA – 6.12.1993 – MATR. FIGC 6845721).

Con reclamo del 10 ottobre 2018, ritualmente trasmesso in pari data, alla società sportiva cointeressata, con plico raccomandato, la ASD Keralpen Belluno in persona del suo Presidente, Saccon Franca, adisce questo Tribunale al fine di accertare la irregolarità del tesseramento sottoscritto dalla calciatrice Lago Giada con la ASD Polisportiva San Marco di Trieste e conseguentemente dichiararne la nullità ed l’invalidità dello stesso.

La reclamante a sostegno delle proprie ragioni, rileva che la calciatrice Lago Giada era stata trasferita con vincolo temporaneo alla US Triestina Calcio Femminile in data 15 settembre 2017, e produce copia della relativa lista di trasferimento. Successivamente la US Triestina Calcio 1918 SRL non effettuava l’iscrizione al campionato femminile 2018 / 2019 e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia L.N.D. con comunicato ufficiale n. 9 del 7 settembre 2018 dichiarava “l’inattività della sopracitata società sportiva per la sola attività femminile con conseguente svincolo delle calciatrici con la stessa tesserate” con decorrenza dalla data di pubblicazione del precitato C.U.

Da una successiva verifica, l’odierna reclamante, rilevava invece che la calciatrice Lago Giada risultava tesserata con ASD San Marco di Trieste con vincolo pluriennale a far data dal 21 settembre 2018. In realtà, sostiene l’odierna reclamante, la calciatrice Lago Giada, svincolata dalla Triestina Calcio Femminile deve obbligatoriamente rientrare nella Keralpen con la quale era già tesserata con vincolo definitivo.

All’udienza del 26 novembre 2018, esaminati gli atti e i documenti depositati, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, osserva che, in data 15 settembre 2017, effettivamente, la calciatrice Lago Giada è stata trasferita temporaneamente alla Triestina Calcio Femminile e che, dopo lo svincolo di autorità, disposto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dalla Triestina, la calciatrice non poteva sottoscrivere alcun tesseramento in quanto già tesserata con vincolo definitivo con la ASD Keralpen di Belluno.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Keralpen Belluno e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento della calciatrice Lago Giada – 6.12.1993 – matr. FIGC 6845721 per la Società ASD Polisportiva San Marco.

Dichiara valido ed efficace il tesseramento della stessa calciatrice a favore della Società ASD

Keralpen Belluno.

Dispone restituirsi la tassa.

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