F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/FTN del 1 febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.12/FTN del 21 gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO 27 – ERRERA ANDREA (CALCIATORE – MATR. FIGC 5152481 – 3.06.1999) – USD VIGOR CARPANETO 1922 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VR, PER CONTRASTO CON L’ART. 95 NOIF);

 

RECLAMO 27 – ERRERA ANDREA (CALCIATORE – MATR. FIGC 5152481 – 3.06.1999) – USD VIGOR CARPANETO 1922 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VR, PER CONTRASTO CON L’ART. 95 NOIF);

Con  atto  datato  17/12/2018  il  calciatore  Andrea  Errera  adiva  questo  Tribunale  richiedendo l’annullamento del provvedimento della LND – Dipartimento Interregionale di Roma, con il quale era  stato bloccato il trasferimento dello stesso alla ASD Villafranca in quanto, essendo questo il quarto tesseramento nel corso della corrente stagione, è da considerarsi in violazione dell’art. 95 NOIF.

Per l’effetto di quanto sopra richiede l’accettazione del trasferimento così come presentato agli Uffici competenti.

A sostegno di detta richiesta il calciatore pur ammettendo che in realtà trattasi di quarto trasferimento, assume che il primo, in favore della AC Reggiana Spa, è da considerarsi un “nulla di fatto” in quanto lo stesso non è stato operativo né sotto il profilo del controllo della salute né delle prove tecniche. Precisa quanto sopra essendo, a suo dire, l’attività della AC Reggiana, mai iniziata perché in stato di conclamata decozione.

Detto tesseramento – per la AC Reggiana Spa – è stato dichiarato cessato con provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC contenuto nel Com. UFF n°. 34 del 24/07/2018 che svincolava i tesserati della AC Reggiana 1919 Spa per mancata concessione della Licenza Nazionale e conseguente non ammissione al Campionato di competenza 2018/2019.

Questo Tribunale, rilevata la regolarità del ricorso, nel merito osserva che l’art. 95 delle NOIF, al 2° comma, disciplina specificatamente nel proprio dettato che un calciatore può tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, per un massimo di tre diverse società …, ma potrà giocare …. solo per due società.

Orbene, nel caso in esame risulta pacifico dalla documentazione federale in atti, che nella stagione sportiva 2018/2019 l’Errera, tesserato inizialmente per la AC Reggiana 1919 Spa e svincolato in data 24/07/2018, in data 27/07/2018 è stato tesserato per la Levico TERME USD ed in data 13/09/2018 è transitato alla USD Vigor Carpaneto, presentando, infine, richiesta di ulteriore trasferimento alla ASD Villafranca VR in data 1/12/2018.

Sono quindi tre società per le quali il calciatore nel corso della stagione sportiva ha effettuato un nuovo tesseramento allorquando è stata presentata nuova richiesta in favore della ASD Villafranca (VR), richiesta non accettata dalla proceduta informatica in essere e disposta dalla FIGC.

Sul punto devesi osservare che, essendo veritiera la circostanza che tutti i tesserati della società AC Reggiana in data 24/07/2018 sono stati svincolati con provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, da tale data - così come dettato dalla normativa vigente – ha effetto detto provvedimento, mentre la stagione sportiva 2018/2019 ha avuto inizio dalla data 1/07/2018 e terminerà in data 30/06/2019.

Nel presente caso il calciatore Errera, essendo stato già tesserato per la AC Reggiana anche nella stagione sportiva precedente (2017/2018) con vincolo pluriennale, nei primi giorni della stagione in corso deve essere considerato a tutti gli effetti nell’organico della predetta società, quindi sino all’avvenuto svincolo del 24/07/2018.

Non possono, in ogni caso, trovare accoglimento le richieste del ricorrente circa l’insussistenza del vincolo per non essere state effettuate visite mediche o a causa della situazione di decozione della Società che, a suo dire, aveva carattere notorio.

È comunque giurisprudenza di carattere costante di questo Tribunale, considerare preminente, nell’esame delle questioni sottoposte al suo giudizio, il tenore letterale delle norme e di uniformare le proprie decisioni a quest’ultimo.

L’art. 95, 2° comma NOIF recita testualmente che il “calciatore nella stessa stagione sportiva può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle predette società”, ponendo quindi due limiti ben precisi ovvero che le società non possano essere più di tre e (successivamente) comunque non può partecipare a gare ufficiali che con due delle stesse.

Alla luce di quanto sopra, dovendosi considerare la ASD Villafranca (VR) quale quarta società il diniego di tesseramento va confermato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

letti gli atti, respinge il reclamo presentato dal calciatore Errera Andrea avverso il diniego di tesseramento in favore della Società ASD Villafranca (VR).

Dispone incamerarsi la tassa.

 

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti

Avv. Andrea Annunziata

 

Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2019.

 

Il Segretario Federale                                             Il Presidente della F.I.G.C.

Antonio Di Sebastiano                                                Gabriele Gravina

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it