F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO 33 – DI MARINO CHRISTIAN – (CALCIATORE – MATR. FIGC 2018904 – n. 11.3.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

RECLAMO 33 – DI MARINO CHRISTIAN – (CALCIATORE - MATR. FIGC 2018904 – n. 11.3.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Di Marino Christian lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorquando un tesserato non può più svolgere l’attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell’ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domitia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta  come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Di Marino Christian. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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