F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 36 – MAMMONE SAMUELE (CALCIATORE MINORE N. 31.10.2003 – MATR. FIGC 2065674) MAMMONE ANTONIO/CASSANO ANNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DELCALCIATORE MAMMONE SAMUELE NELLA LISTA DI SVINCOLO).

RECLAMO 36 – MAMMONE SAMUELE (CALCIATORE MINORE N. 31.10.2003 – MATR. FIGC 2065674) MAMMONE ANTONIO/CASSANO ANNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DELCALCIATORE MAMMONE SAMUELE NELLA LISTA DI SVINCOLO).

Ricorrono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti i sig.ri Mammone Antonio e Cassano Anna quali genitori del minore Samuele, lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo, rappresentando e confermando l’interesse e la volontà del calciatore di svincolarsi dalla GSD La Spezia Calcio.

Risulta notiziata la società di appartenenza che nulla deduce, così come  risulta  versata  la relativa tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nel valutare il caso di specie, rileva che agl’atti non vi è alcun accordo che possa far pensare ad una volontà tra le parti di svincolare il calciatore ed ad una successiva iniziativa per il conseguimento, laddove lo stesso Tribunale è stato adito quale primo Organo di Giustizia, in luogo di quello amministrativo territoriale.

Va da se che il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l’inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell’Organo amministrativo, investito in primo grado.

Tale mancanza rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore minore Mammone Samuele - n. 31.10.2003 – matr. FIGC 2065674 e dai genitori Mammone Antonio e Cassano Anna.

Dispone incamerarsi la tassa.

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