F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 40 – LANGELLOTTI EMILIO FRANCESCO (CALCIATORE MINORE – N. 8.9.2003 – MATR. FIGC 2525030) LANGELLOTTI VINCENZO/CASCAS ROSA ANNA (GENITORI) – ASD REAL MILETO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DEI GENITORI).

RECLAMO 40 – LANGELLOTTI EMILIO FRANCESCO (CALCIATORE MINORE – N. 8.9.2003 –    MATR. FIGC 2525030) LANGELLOTTI VINCENZO/CASCAS ROSA ANNA (GENITORI) – ASD REAL MILETO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DEI GENITORI).

Con reclamo del 23 gennaio 2019, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, i sig.ri Langellotti – Cascas hanno chiesto l’annullamento del tesseramento del loro figlio minorenne Langellotti Emilio Francesco, nato a Vibo Valentia l’8 settembre 2003, con l’ASD Real Mileto deducendo l’apocrifia delle firme poste in calce alla scheda di tesseramento in atti  depositata.

A sostegno del reclamo, producono, quale scrittura di comparazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con autenticazione delle loro firme, evidenziando quindi l’assoluta difformità tra quelle autenticate dal pubblico ufficiale del Comune di residenza con quelle apposte in calce alla scheda di tesseramento.

Depositano altresì copia della distinta di invio del plico raccomandato contenente il reclamo oggetto dell’odierno giudizio, alla Società contro interessata.

Il Tribunale acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dagli istanti, accertata la regolare  instaurazione  del  contraddittorio  e  la  mancanza  di  controdeduzioni  della  società sportiva  cointeressata  all’odierno  procedimento,  rileva  ictu  oculi,  l’apocrifia  delle  firme  poste sulla scheda di tesseramento, assolutamente difformi da quelle portate in comparazione.

Osserva inoltre il Tribunale che, le firme apocrife possiedono identicità di caratteri (marcatamente adolescenziali) con la firma, anch’essa  apposta  in  calce  alla  scheda  di tesseramento, del calciatore minorenne Langellotti Emilio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso presentato dal calciatore minore Langellotti Emilio Francesco - n. 8.9.2003 – matr. FIGC 2525030 e, per l’effetto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore in favore della società ASD Real Mileto.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 del CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

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