F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 aprile 2019 (dispositivo) 48 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE INVERNIZZI NICOLÒ (N. 26.10.1982 – MATR. FIGC 3362761) PER LA SOCIETÀ POL. LISCATE ASD.

48 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE INVERNIZZI NICOLÒ (N. 26.10.1982 – MATR. FIGC 3362761) PER LA SOCIETÀ POL. LISCATE ASD.

Con comunicazione del 2 aprile 2019, inoltrata a mezzo pec, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano ha investito Questo Tribunale Federale Nazionale, a norma dell’art. 30 comma 18 CGS, al fine di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò.

La decisione sub iudice, trova spunto da ricorso inoltrato, all’Organo di Giustizia Sportiva Territoriale, da parte della Società Sporting T.L.C. 1967, che contesta la regolarità del tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò con la Società Pol. Liscate ASD, ai sensi dell’art. 40 comma 1 NOIF (Limitazioni del tesseramento calciatori), che prevede, il divieto per allenatori ed arbitri di tesserarsi quali calciatori.

Il Giudice Sportivo, nella Richiesta di Giudizio in esame, sottolinea l’urgenza della decisione di Questo Tribunale in ragione della non intervenuta omologazione del risultato della competizione sportiva tra la società Sporting T.L.C. 1967 e la Società Pol. Liscate ASD svoltasi in data 24 marzo 2019, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone R, alla quale il calciatore in epigrafe ha preso parte. Precisa, il Giudice Sportivo che, il campionato precitato terminerà il 28 aprile 2019 e la società Sporting TLC 1967 ha “interesse di classifica”. Ha quindi trasmesso gli atti a Questo Tribunale, riservandosi ogni ulteriore decisione all’esito dell’odierno giudizio.

Oltre al ricorso della Sporting TLC 1967 già richiamato, tra gli atti trasmessi al Tribunale Federale, si annoverano anche le controdeduzioni del calciatore Invernizzi Nicolò con le quali afferma, in buona sostanza, la legittimità della sua condotta. Il calciatore ritiene infatti che, il divieto imposto dalla norma, contenuta nell’art. 40 co. 1 NOIF, mira a contrastare gli svincoli da parte di calciatori “giovani” che per ottenere lo svincolo e cambiare successivamente squadra, chiedono il tesseramento come arbitri o allenatori. Fattispecie però non a Lui ascrivibile, continua il calciatore Invernizzi Nicolò, in quanto ormai 36enne con l’unico desiderio di ritornare a giocare al calcio dopo aver fatto l’arbitro per ben 13 anni.

All’udienza del 4 aprile 2019, il Tribunale Federale Nazionale, all’esito dell’istruttoria effettuata e sulla base della documentazione prodotta, constata la ritualità del procedimento, osserva che la norma richiamata (art. 40 co. 1 NOIF) che contiene l’ostatività per allenatori ed arbitri di tesserarsi come calciatori, non ha come unica ratio quella di opporsi all’elusione delle norme che disciplinano gli svincoli dei calciatori dilettanti e comunque il divieto in essa è tassativamente espresso salvo deroghe specifiche che, nel caso di specie non esistono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano c/o CR Lombardia – LND, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò (n. 26.10.1982 – matr. FIGC 3362761) sottoscritto per la società Pol. Liscate ASD.

 

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti

Avv. Andrea Annunziata

 

Pubblicato in Roma il 31 maggio 2019.

 

 

Il Segretario Federale                                             Il Presidente della F.I.G.C.

Antonio Di Sebastiano                                             Gabriele Gravina

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it