F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 49 – GOZZI ALESSANDRO – (CALCIATORE – 9.8.1997 – MATR. FIGC 4926827) – ASD REAL MIRAMARE – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF);

RECLAMO 49 – GOZZI ALESSANDRO – (CALCIATORE - 9.8.1997 – MATR. FIGC 4926827) – ASD REAL MIRAMARE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF);

Con atto del 5 aprile 2018, il calciatore Alessandro Gozzi proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale la LND Emilia Romagna aveva rigettato il tesseramento dello stesso in favore della ASD Promosport, in quanto in contrasto con l’art. 110 NOIF

A fondamento del reclamo il calciatore deduceva che:

- Lo stesso era tesserato con la Società ASD Real Miramare, la quale era stata esclusa, durante il girone di ritorno, dal campionato 2017-2018;

- a seguito di detta esclusione, lo stesso, in quanto svincolato per legge, aveva provveduto a richiedere il tesseramento per altra Società;

- la LND Emilia Romagna aveva rigettato tale richiesta, in quanto in contrasto con l’art. 110 NOIF Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

L’art. 110 NOIF, al primo e secondo comma, così recita: Nel caso in cui la Società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre Società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della Società divenuta inattiva.

Dagli atti di causa emerge che il calciatore Alessandro Gozzi, tesserato nella stagione sportiva 2017-2018 per la Società ASD Real Miramare, nel il girone di ritorno, durante il quale la Società è stata esclusa dal campionato, non ha disputato alcuna gara.

Di conseguenza, lo stesso, ai sensi dell’art. 110 NOIF, era legittimato a tesserarsi per una diversa Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dal calciatore Gozzi Alessandro. Dispone restituirsi la tassa.

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