F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 3 – BRIGONI NICOLA (CALCIATORE – 24.11.1998 – MATR. FIGC 5398647) – AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

RECLAMO 3 – BRIGONI NICOLA (CALCIATORE – 24.11.1998 - MATR. FIGC 5398647) – AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con atto del 13 luglio 2018, il calciatore Brigoni Nicola, tesserato presso la Società AC Castellana Castelgoffredo, proponeva reclamo, con l’assistenza dell’Avv. Marco Nunzio Manfredi, avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, emesso e comunicato il 2 luglio precedente, con cui era stata respinta l’istanza di svincolo ex art. 109 delle NOIF, sul presupposto che tale istanza fosse “nulla” in quanto “non è stata presentata direttamente dal calciatore ma da un avvocato”, modalità non prevista dalla norma in questione.

Il reclamo veniva regolarmente e contestualmente comunicato alla Società e quindi la segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, provvedeva ad acquisire la documentazione in possesso del Comitato Regionale Lombardia.

In base a tale documentazione, è risultato confermato che la richiesta di svincolo del calciatore, benché tempestivamente presentata e non opposta dalla Società di appartenenza, è  stata ritenuta “nulla” perché, a detta dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia, l’art. 109 NOIF non prevede la possibilità che la richiesta sia presentata da un avvocato anziché direttamente dal calciatore.

Ritiene questo Tribunale che la motivazione del rigetto dello svincolo non possa essere condivisa, in quanto nulla vieta che, come avviene nell’ordinario sistema processuale, l’interessato chieda l’assistenza tecnica di un avvocato, cui rilascia una regolare procura speciale.

Peraltro, nel caso in esame, il calciatore aveva anche apposto la propria sottoscrizione accanto a quella del legale, ratificando l’operato di quest’ultimo nel medesimo atto contenente la richiesta di svincolo.

Ed infine merita di essere ricordato che l’art. 109 NOIF nel comma 5 prevede che la mancata opposizione da parte della Società, ritualmente edotta della richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti dal precedente comma 3, deve considerarsi adesione alla richiesta e che il Comitato provveda allo svincolo d’autorità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Brigoni Nicola e, per l’effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

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