F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 7 – ACD FEMMINILE TABIAGO – NEGRI ALESSANDRA (CALCIATRICE – 2.3.2000 – MATR. FIGC 6773273);

RECLAMO 7 – ACD FEMMINILE TABIAGO – NEGRI ALESSANDRA (CALCIATRICE – 2.3.2000 - MATR. FIGC 6773273);

Con atto del 30 luglio 2018, la Società ACD Femminile Tabiago proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, con cui era stata accolta l’istanza di svincolo della calciatrice Negri Alessandra per inattività, ex art. 109 delle NOIF, con effetto dal primo luglio 2018, esponendo in fatto l’assoluta inesistenza dei presupposti normativi in quanto la calciatrice aveva preso parte a numerose gare nella stagione 2017/2018, come documentalmente provato dalle relative distinte arbitrali, che venivano prodotte in copia.

Il reclamo veniva regolarmente e contestualmente comunicato alla calciatrice contro interessata e quindi la segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, provvedeva ad acquisire la documentazione in possesso del Comitato Regionale Lombardia.

In base a tale documentazione, è risultato confermato che la richiesta di svincolo della calciatrice Negri è stata tempestivamente inoltrata in copia al Comitato con invio della raccomandata n. 15341577326-3 (a fg.25) alla Società di appartenenza portante la data del 7 giugno 2018. Non risulta neppure affermato dall’attuale reclamante l’invio al Comitato Lombardia della prescritta opposizione di cui al comma 3 dell’art.109 NOIF. Invero, per quanto documentato in atti, la Soc. Tabiago soltanto con l’attuale reclamo ha esposto le ragioni di fatto da lei dedotte a sostegno dell’inesistenza dei presupposti normativi richiesti per lo svincolo per inattività. Ne consegue che il Comitato Regionale ha correttamente applicato il comma 5 dell’art. 109 menzionato, dove è previsto che l’assenza di opposizione allo svincolo, manifestata dalla Società (ritualmente edotta dell’istanza) nei modi e termini prescritti dal precedente comma 3 “è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Femminile Tabiago.

Dispone incamerarsi la tassa, previo adeguamento dell’importo esattamente dovuto.

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