F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 11.9.2019 – (Barbaro Davide / ASD Certosa di Pavia – Reg. Prot. 14/TFN-ST) Decisione n. 4/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 14/TFN

Decisione n. 4/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 14/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 2 settembre 2019

a seguito del reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Barbaro Davide (n. 12.3.1996 - matr. FIGC 4597889) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Certosa di Pavia (matr. FIGC 12390), emesso dal CR Lombardia – LND,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 25 Luglio 2019, il calciatore Davide Barbaro proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il CR Lombardia aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Certosa di Pavia, dallo stesso calciatore inoltrata in data 25 maggio 2019. In particolare, il CR Lombardia aveva respinto la suddetta richiesta di svincolo, attesa la mancanza, in atti, della ricevuta della raccomandata con la quale il calciatore avrebbe inoltrato la richiesta di svincolo alla società ASD Certosa di Pavia.

A fondamento del reclamo, il calciatore deduceva di aver inoltrato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF alla società ASD Certosa di Pavia in data 25 maggio 2019, ed allegava le ricevute relative alla avvenuta spedizione e consegna della raccomandata.

Il reclamo veniva notificato alla ASD Certosa di Pavia, la quale nulla deduceva. Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Il calciatore ha prodotto la ricevuta attestante l’avvenuto invio alla società ASD Certosa di Pavia, in data 25 maggio 2019, della raccomandata contenente la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, nonché la ricevuta della avventa consegna della raccomandata.

Ciò quindi consente di ritenere correttamente instaurata la procedura tendente ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF. Occorre aggiungere che il terzo comma dell’art. 109 NOIF stabilisce che, a fronte della richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore,

La  società  può  proporre  opposizione,  entro  otto  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei  modi  e  nei  termini  come  sopra  prescritti  è  considerata  adesione  alla  richiesta  del  calciatore  ed  il  Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

Nel caso di specie, la società ASD Certosa di Pavia, nonostante avesse ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore Davide Barbaro in data 10 giugno 2019, non ha proposto opposizione.

La mancata opposizione non può, pertanto, in adesione ai principi innanzi menzionati, che essere considerata adesione alla richiesta di svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Barbaro Davide (calciatore n. 12.3.1996 matr. FIGC 4597889) e, per l’effetto, lo dichiara svincolato ex art. 109 NOIF dalla società ASD Certosa Di Pavia, dalla data del 25.5.2019.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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