F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN del 19.9.2019 – (ASD Pol. SG Flumini Quartu/Frau Alessio – Reg. Prot. 4/TFN-ST) Decisione n. 7/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 4/TFN-ST

Decisione n. 7/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 4/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Dott. Massimo Procaccini – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società ASD Pol. SG Flumini Quartu (matr. FIGC 930551) avverso il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF, del calciatore Frau Alessio (n. 7.7.1995 – matr. FIGC 5601228), emesso dal CR Sardegna – LND,

la seguente

 

DECISIONE

Con reclamo, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, in data 16 Luglio 2019 e pervenuto in data 19 Luglio 2019, ASD Pol. Flumini Quartu in persone del suo Presidente, ha impugnato il provvedimento di svincolo disposto dal CR Sardegna - LDN, ex art. 109 NOIF.

La società reclamante osserva infatti che, ha convocato più volte il calciatore con invio di regolari lettere raccomandate con le quali ha inoltre richiesto la presentazione del certificato medico per attività sportiva, senza ricevere mai riscontro da parte del calciatore. Sul punto precisa che le ultime quattro lettere raccomandate, sono state restituite al mittente per irreperibilità del destinatario. Rileva inoltre, la Società, che ha appreso, solo dopo la comunicazione di svincolo del CR Sardegna, che il calciatore avesse cambiato indirizzo di residenza.

La reclamante precisa infine che il calciatore non avrebbe notificato alla Società di appartenenza, la richiesta di svincolo.

Il Reclamo veniva ritualmente notificato al calciatore contro interessato che però non si costituiva.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

All'udienza  del  9  settembre  2019,  acquisita  tutta  la  documentazione  afferente  la  questione  che  ci  occupa, tempestivamente inoltrata dal CR Sardegna, il Tribunale rileva che l'odierna reclamante non ha effettuato nel termine perentorio di otto giorni, ex art 109 comma 3 NOIF, opposizione alla richiesta di inserimento nelle liste di svincolo, avanzata dal calciatore Frau al CR Sardegna, nonostante avesse ricevuto ritualmente la richiesta di svincolo avanzata dal medesimo al Comitato.

Dalla  documentazione  in  atti  risulta,  in  relazione  a  questa  ultima  circostanza,  che  il  calciatore  abbia  inviato comunicazione della propria richiesta anche alla società Flumini Quartu con lettera raccomandata del 23 maggio 2019. L'opposizione, quindi, non effettuata nei modi e nei termini disposti dalla norma precitata è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il CR LND competente provvederà allo svincolo d'autorità, ex art. 109, comma 5 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Pol. SG Flumini Quartu.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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