F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo) CHERCHI PASQUALINA CATERINA (GENITORE) PER PODDA MARCO (CALCIATORE – N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

CHERCHI PASQUALINA CATERINA (GENITORE) PER PODDA MARCO (CALCIATORE -  N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, a sig.ra Cherchi Caterina Pasqualina, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne Podda Marco chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell’altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l’invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 12/1/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 12/1/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni; pur volendo valutare ad ampio raggio quanto rappresentato il reclamo non reca neanche la firma del calciatore e per adesione. Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

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