F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo) PODDA MARCO (CALCIATORE – N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) – (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTOPER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL’EPOCA MINORENNE).

PODDA MARCO (CALCIATORE - N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTOPER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL’EPOCA MINORENNE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti il calciatore Podda Marco chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la firma della madre, sig.ra Cherchi Pasqualina Caterina, esercente la potestà genitoriale al momento della sottoscrizione ma, unicamente, quella del calciatore, allora minorenne, e dell’altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versato il necessario contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l’invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”.

Quello esibito non reca la firma della madre che, per la minore età del calciatore all’epoca della sottoscrizione, esercitava la relativa potestà genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso presentato da Podda Marco (Calciatore - N. 12.1.2001 – matr. FIGC 6877927), e per l’effetto, dichiara lo svincolo di quest’ultimo dalla società USD Usinese.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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