F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo) SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) CONTRO AURIEMMA LUIGI (CALCIATORE N. 7.6.2001 – MATR. FIGC 5623129) – (RECLAMO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL CALCIATORE AURIEMMA LUIGI (N. 7.6.2001 – MATR. 5623129) EX ART. 109 NOIF EMESSO DAL CR CAMPANIA – LND E PUBBLICATO SUL CU N. 3 DEL 5.7.2019).

 

SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) CONTRO AURIEMMA LUIGI (CALCIATORE N. 7.6.2001 – MATR. FIGC 5623129) – (RECLAMO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL CALCIATORE AURIEMMA LUIGI (N. 7.6.2001 - MATR. 5623129) EX ART. 109 NOIF EMESSO DAL CR CAMPANIA – LND E PUBBLICATO SUL CU N. 3 DEL 5.7.2019).

Con atto del 15 Luglio 2019, la società SF Normanna Srl proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il C.R. Campania, in data 5 Luglio 2019, aveva provveduto allo svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Luigi Auriemma, matr. Figc n. 5623129.

A fondamento del reclamo, la società, dopo aver premesso di non aver mai ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore, deduceva l’infondatezza della stessa, attesa l’insussistenza  dei presupposti richiesti dall’art. 109 NOIF per ottenere il suddetto svincolo.

In particolare, la società affermava che il calciatore aveva preso parte, durante la stagione 20189- 2019, a numerosissime gare di campionato ed allegava i documenti comprovanti detta circostanza.

Il reclamo veniva regolarmente notificato al calciatore Luigi Auriemma, il quale provvedeva a depositare memoria difensiva.

Con la suddetta memoria, il calciatore precisava di aver comunicato alla società SF Normanna Srl la propria richiesta di svincolo con raccomandata A/R n. 15075593453-8, inviata presso la sede della società sita in Aversa Via Paolo Riverso n. 49.

Per ciò che concerne il merito della richiesta ex art. 109 NOIF, il calciatore deduceva la sussistenza dei presupposti per ottenere lo svincolo, richiamando alcuni episodi che avrebbero, a suo dire, caratterizzato in negativo il rapporto tra la società ed il calciatore.

All’udienza del 29 Luglio 2019, venivano sentiti sia il calciatore e sia il direttore sportivo della SF Normanna Srl.

Quest’ultimo, confermando di non aver mai ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore Auriemma, precisava che la società da circa cinque anni aveva comunicato alla Figc il cambio della sede legale della società e che la nuova sede era in Aversa Via Presidio n. 11.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come noto l’art. 109 NOIF, al secondo e terzo comma, stabilisce che: 2.Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. Secondo tale norma, dunque, il calciatore che intende ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF deve inoltrare la relativa richiesta con lettera raccomandata alla società. Detta lettera raccomandata è poi rimessa in copia al Comitato competente.

La società può proporre, innanzi al Comitato competente, opposizione alla richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF nel termine di otto giorni dal ricevimento della raccomandata.

La mancata opposizione, secondo le modalità ed i termini indicati dalla norma, equivale ad adesione alla richiesta di svincolo.

Nel caso di specie, la società non ha proposto opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore Luigi Auriemma.

Ciò in quanto, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto la richiesta di svincolo.

Dagli atti di causa emerge che il calciatore Luigi Auriemma ha inoltrato alla società in data 4 giugno 2019 la suddetta richiesta con raccomandata A/R n. 15075593453-8, inviata presso la sede della società sita in Aversa Via Paolo Riverso n. 49 e che detta raccomandata non è stata consegnata in quanto il destinatario risultava “irreperibile”.

Occorre, dunque, verificare se l’indirizzo sito in Aversa Via Paolo Riverso n. 49 sia riferibile alla sede della società SF Normanna Srl.

Dagli atti di causa e, dunque, sia dallo storico della SF Normanna, sia dalla carta intestata della società, sia dal modulo di tesseramento del calciatore Auriemma, emerge che la sede della società è sita in Aversa Via Paolo Riverso n. 49.

Il Tribunale ha anche provveduto a richiedere al Comitato Campania l’atto di censimento della SF Normanna Srl, per verificare se la società avesse effettivamente comunicato un cambio di sede, come dedotto dalla reclamante in udienza.

Dall’atto di  censimento inoltrato dal Comitato Campania, relativo alla stagione 2018-2019 e sottoscritto dal legale rappresentante della SF Normanna Srl, risulta che la sede della società è quella di Aversa Via Paolo Riverso n. 49.

Alla stregua di ciò, la circostanza che la raccomandata contenente la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, inoltrata dal calciatore alla società, non sia stata da quest’ultima ricevuta non può giustificare la mancata opposizione della società prevista dal terzo comma del suddetto articolo. Invero, il calciatore ha inviato la raccomandata presso la sede della società, così come risultante dagli atti ufficiali, e, dunque, la circostanza che la società era irreperibile presso tale luogo non può essere addebitata allo stesso.

La mancata opposizione della società, di conseguenza, non può che essere considerata quale adesione alla richiesta di svincolo, così come previsto dall’art. 109 NOIF, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla stessa norma.

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza legittimano la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dalla società SF Aversa Normanna Srl avverso il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Auriemma Luigi e, per l’effetto, conferma l’avvenuto svincolo dello stesso.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 nuovo CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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