F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN del 19.9.2019 – (Sgrulletta Luigi e Vinti Antonia (genitori) per Sgrulletta Alessandro / ASD San Francesco – Reg. Prot. 21/TFN-ST) Decisione n. 12/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 21/TFN-ST

Decisione n. 12/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 21/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da Sgrulletta Luigi e Vinti Antonia (genitori) per il calciatore  Sgrulletta  Alessandro  (n.  8.2.2002  -  matr.  FIGC  3348030)  al  fine  di  richiedere  l’annullamento  del tesseramento dalla società ASD San Francesco (matr. FIGC 936057) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 13 Agosto 2019 e pervenuto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, in data 23 Agosto 2019 i sig.ri Sgrulletta Luigi e Vinti Antonia hanno chiesto l’annullamento del tesseramento del loro figlio minorenne Sgrulletta Alessandro (n. 8.2.2002 – matr. FIGC 3348030) deducendo l’apocrifia delle firme poste in calce alla scheda di tesseramento in atti depositata.

A sostegno del reclamo, producono varie scritture di comparazione, evidenziando l’assoluta difformità tra quelle apposte sui documenti di identità con quelle apposte in calce alla scheda di tesseramento. Precisavano che la società contro interessata aveva chiesto per l’ultima stagione sportiva alcuni giocatori in prestito alla Società parrocchiale Guadalupe presso la quale, il figlio minore Sgrulletta Alessandro, era tesserato.

Depositavano altresì copia delle distinte di invio del plico raccomandato contenente il reclamo oggetto dell’odierno giudizio alla Società contro interessata ed alla Presidente di quest’ultima entrambe spedite il 20 Agosto 2019.

La ASD San Francesco contro deduceva (con invio telematico al TFN in data 27 Agosto 2019), rilevando che il calciatore minorenne avesse consegnato agli organi societari i propri documenti di identità ed avesse preso parte a numerose competizioni sportive senza mai eccepire nulla. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il Tribunale Federale Nazionale riunitosi in data 9 settembre 2019, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dagli istanti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, rileva preliminarmente che non vi è prova in atti dell’avvenuta comunicazione delle controdeduzioni alla parte ricorrente. Le stesse venivano in realtà trasmesse, telematicamente alla segreteria del Tribunale adito, in data 27 Agosto 2019, ma alcun documento veniva prodotto relativamente all’inoltro delle predette controdeduzioni alle parti ricorrenti.

L’art. 89 CGS al punto 3 concede infatti, il diritto alla controparte di inviare, al Tribunale, proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione dell’udienza, trasmettendone, in tal caso, obbligatoriamente, copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il ricorso presentato da Sgrulletta Luigi e Vinti Antonia per Sgrulletta Alessandro e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore a favore della società ASD San Francesco.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 89, comma 7 CGS, per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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